«Legislazione blanda per i controlli nelle case»
Norme e immigrazione, l’avvocato Marchese: proprietari obbligati a segnalare anche l’ospite, ma si rischia solo la multa
PESCARA. Una multa da 160 a 1.100 euro, con la possibilità di pagarne un terzo se il saldo avviene entro 60 giorni. È questo quello che rischia il padrone di casa che ospita un immigrato irregolare. Persone in cerca di pace e lavoro, spesso in fuga da guerre e persecuzioni ma tra le quali, gli ultimi attentanti insegnano, succede che si mescoli chi invece la guerra la vuole fare. Come l’attentatore di Berlino dello scorso dicembre, che dopo aver ucciso 12 persone, tra cui la sulmonese Fabrizia Di Lorenzo piombando con un tir sulle bancarelle di Natale, fu fermato casualmente due giorni dopo alla stazione di Sesto San Giovanni. Reagì sparando alla spalla di un poliziotto ma fu ucciso dal collega.
Un episodio che non deve gettare ombre su chi è disposto ai sacrifici più duri pur di avere un futuro per sè e i suoi figli, ma che fa riflettere su quanto sia facile, per chi ha altri obiettivi, mescolarsi e nascondersi tra la brava gente.
Facile perché di fatto le forze dell’ordine, in prima fila nella lotta al terrorismo e alla criminalità, hanno poi le mani legate per quanto riguarda controlli e prevenzione. La tragedia dell’incendio di due giorni fa di via Isonzo ne è la prova. La vittima e il sopravvissuto che si trovavano nell’appartamento di proprietà di due loro connazionali sono risultati clandestini, irregolari. I padroni di casa hanno parlato di ospiti, ma nessuno, e tantomeno le autorità sapeva, fino al momento dell’incendio e della tragedia, chi ci fosse là dentro. Il motivo lo spiega l’avvocato Tommaso Marchese, docente di diritto sanitario alla Lum di Bari e esperto di diritto amministrativo. Il legale parte dal testo unico a firma di Turco Napolitano che regola le norme di disciplina dell’immigrazione e citando l’articolo 7 sugli obblighi di chi ospita e dà lavoro a uno straniero, commenta: «La legislazione è blanda su un aspetto cruciale per il controllo dell’immigrazione».
Basta leggere l’articolo 7 del Testo unico: «Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza». Pena la sanzione amministrativa da 160 a 1100 euro. La norma prevede anche che nella comunicazione si diano le generalità dello straniero con gli estremi del documento, l’esatta localizzazione dell’immobile dov’è alloggiato lo straniero e anche i motivi di questa sua presenza. Ma di fatto non l’ho fa nessuno. Come racconta la vicenda del povero Dialla e del suo connazionale salvo per miracolo di cui, fino a quella spaventosa morte in diretta, non sapeva niente nessuno. Evidentemente non per colpa delle forze dell’ordine, ma per ipocrisia della stessa giurisprudenza. «È chiaro», rimarca l’avvocato Marchese, « che la sanzione amministrativa è uno strumento che non consente una adeguata repressione dal punto di vista di chi ospita un irregolare. Semmai, per chi ospita l’irregolare, si dovrebbe introdurre anche una sanzione penale prevedendo, nei confronti di chi vìola questo obbligo di comunicazione, anche una misura accessoria. Penso alla confisca dell’immobile, per esempio». (s.d.l.)
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