Maxi sconto con il Superbonus: ecco le regole definitive dal 2023 

Obbligatoria l’attestazione (si chiama Soa) per lavori legati a ecoincentivi superiori ai 516mila euro Confermate tutte le date di quest’anno: rimane il vincolo di chiudere le opere entro il 31 dicembre

Altre novità in arrivo per il Superbonus 110%. Obbligo del possesso di un’attestazione Soa per i lavori legati agli ecobonus di importo superiore a 516mila euro: è quanto prevede un emendamento al decreto Ucraina, approvato dal Senato il 9 maggio scorso. La sostanziale modifica, vincolante dal primo gennaio 2023, estende la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati. Per dare tempo a tutti di adeguarsi, entro i primi 6 mesi del 2023 sarà sufficiente firmare un contratto con una Soa per dare il via al procedimento di attestazione. Nulla cambia, invece, per le opere al di sotto della soglia di 516mila euro, che vogliono beneficiare dei crediti di imposta previsti dai bonus edilizi: le imprese sprovviste della qualificazione potranno tranquillamente eseguire i lavori.
COSA CAMBIA
Un secondo emendamento, che ha ottenuto il via libera, vincola la concessione delle agevolazioni del Superbonus, nel caso di opere superiori ai 70mila euro, all’appalto dei lavori a imprese edili che applicano il Contratto collettivo nazionale dell’edilizia: tale obbligo, tuttavia, si riferisce esclusivamente ai soli lavori edili. Per quanto riguarda le scadenze di quest’anno, chi sta eseguendo dei lavori in una casa indipendente o in una villetta a schiera ha tre mesi di tempo in più, fino cioè al 30 settembre prossimo, per pagare almeno il 30% delle opere previste. Il computo della percentuale si può effettuare tenendo conto del costo complessivo dei lavori: se, ad esempio, è previsto il cappotto termico, il cambio della caldaia e la sostituzione degli infissi per un totale di 100mila euro basta aver già pagato 30mila euro complessive e non il 30% per ogni singola opera. Inoltre al raggiungimento del 30% contribuiscono anche le spese eventualmente effettuate nel 2021. Sempre per quanto riguarda l’anno in corso, resta l’obbligo di chiudere i lavori entro il 31 dicembre. La parte non saldata entro tale data non potrà più beneficiare del 110 per cento, ma soltanto dei bonus ordinari.
CESSIONE DEL CREDITO
Nel decreto Aiuti è passato l’allentamento per la cessione di credito per il Superbonus edilizio: gli istituti di credito potranno cedere il credito a non retail, ovvero soggetti qualificati ed è stata introdotta la possibilità di cedere sempre, e non più quindi in numero limitato, crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. A fine aprile il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del 110% ammontava a 27,4 miliardi di euro, con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per oltre 30 miliardi. Numeri destinati a crescere alla luce della proroga del Superbonus per i lavori effettuati sugli immobili indipendenti, come le villette autonome o quelle a schiera: per usufruire dell’agevolazione sarà sufficiente aver pagato il 30% dei lavori entro il 30 settembre prossimo e non più il 30 giugno, come previsto inizialmente. Una proroga di tre mesi che consentirà di avviare un maggior numero di cantieri privati con il Superbonus 110%. Nella legge di conversione del decreto Bollette è stata prevista una quarta cessione del credito. In questo caso, possibile solo per le banche verso i propri correntisti e solo se non c’è stata alcuna cessione prima del 2 maggio scorso.