Maxim, ecco perché la madre è stata assolta

Il bimbo ucciso dal padre con disturbi psichici. Il giudice: spariti i colloqui dagli atti per l’adozione
PESCARA. «Come si evince dalla lettura dell’atto, si tratta di un elaborato redatto direttamente dai funzionari sulla base di colloqui avuti con i candidati di cui, tuttavia, non vi è rimasta traccia: in pratica è dato conoscere le domande rivolte ai coniugi Maravalle-Silvestri e le loro risposte soltanto desumendole dalla relazione effettuata dai due funzionari del Servizio».
È questo uno dei passaggi della sentenza che ha concluso il processo per i presunti falsi, dichiarati dai tre imputati nei passaggi necessari per completare l’iter relativo all’adozione del piccolo Maxim, il bimbo di 5 anni, di origine russa, che nella notte tra il 17 e il 18 luglio del 2014 venne ucciso dal padre adottivo Massimo Maravalle, affetto da disturbo psicotico atipico e per quel motivo non punibile (condannato a 10 anni di libertà vigilata con prescrizioni).
Due assoluzioni e una prescrizione: queste le decisioni del giudice Francesco Marino che spiega il motivo di quella sentenza cominciando proprio dalla posizione della madre adottiva di Maxim, Patrizia Silvestri, finita sotto processo insieme al marito (che venne condannato dal gup per lo stesso reato a un anno di reclusione con la sospensione della pena) e a due medici: quello di famiglia, Fabio Panzieri, assolto con formula piena, e una dottoressa della Asl, Giuliana Iachini, per la quale è intervenuta la prescrizione del reato. Nel capo di imputazione del pm Andrea Papalia, si sosteneva che la coppia avesse dichiarato il falso agli assistenti sociali che stilarono la relazione, poi utilizzata dai giudici del tribunale dei minori dell’Aquila, per concedere l’adozione, omettendo di riferire della grave patologia psichiatrica di cui soffriva Maravalle, che avrebbe impedito l’affidamento del bimbo. Ma di quel colloquio così importante con gli assistenti sociali non sarebbe rimasta traccia negli atti, come sostiene il giudice. «Detto ciò», aggiunge il giudice, «va rilevato che la relazione in oggetto è elemento di un procedimento complesso in cui ad altri specialisti e ad altri servizi era demandato il compito di accertare l’idoneità psico-fisica dei candidati all’adozione, mentre sembra di comprendere, dal tenore della relazione, che le valutazioni che ne costituivano l’oggetto precipuo fossero attinenti alla valutazione del contesto economico-sociale in cui avrebbe dovuto inserirsi l’adottando ed alle attitudini psicologiche e motivazionali degli aspiranti genitori».
E il giudice aggiunge anche che «non risulta che all’odierna imputata sia mai stata rivolta la domanda specifica sulle patologie sofferte dal coniuge, né avrebbe potuto ritenersi doveroso da parte della Silvestri, in assenza di specifica richiesta, riferire sulla patologia psichica del coniuge».
Il medico di famiglia Panzieri avrebbe invece agito in piena regola, in base alla certificazione che gli era stata richiesta, mentre per quanto riguarda Iachini, «non è inverosimile che l’imputata abbia potuto agire per mera leggerezza o disattenzione», visto che nel redigere il certificato non fece menzione dei gravi disturbi di Maravalle, nè del certificato del medico di famiglia che allegò, e che evidenziava una diagnosi di disturbo psichico dell'omicida.

