Multe e tasse evase: come sanare i debiti

29 Gennaio 2023

Dal condono sulle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro alle sanzioni ridotte per le imposte non pagate: ecco tutte le novità

Tregua fiscale, sanatoria delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro e sanzioni ridotte sulle tasse non pagate. La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di misure che il contribuente può utilizzare per sanare diversi tipi di irregolarità. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità per usufruire delle agevolazioni.
VIOLAZIONI FORMALI. Per regolarizzare le violazioni formali basterà versare la somma di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il versamento va fatto in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Ma quali violazioni si possono regolarizzare? Ad esempio l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Non sono, invece, ammesse le violazioni formali già contestate in atti diventati definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione. Il ravvedimento operoso speciale permette, invece, ai contribuenti di regolarizzare le dichiarazioni presentate fino al 2022, quindi relative al periodo d’imposta 2021 e ai precedenti, versando sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata. Entro la stessa data andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. Questa strada è percorribile sempre che le violazioni non siano state già contestate alla data del versamento delle somme dovute con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni.
ADESIONE AGEVOLATA. La legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio consiste nell’applicazione di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Possono essere definiti: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
MANCATI PAGAMENTI. Può essere regolarizzato tramite il versamento integrale della sola imposta, il mancato versamento delle rate successive alla prima "relative alle somme dovute a seguito di accertamento, scadute il 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento". Si possono regolarizzare anche le rate relative alle conciliazioni scadute al 1° gennaio 2023, per le quali non sono state ancora notificate la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Chi decide di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate non può procedere alla compensazione. Il perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto. Per quel che riguarda lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro, «sono automaticamente annullati i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella rottamazione-ter o nel saldo e stralcio».