Negozi, uffici e migliaia di aziende Tutte le regole per la ripartenza

26 Aprile 2020

Firmato il protocollo governo-sindacati per assicurare ai lavoratori adeguati livelli di protezione Mascherine obbligatorie negli spazi comuni, l’autorità sanitaria può disporre tamponi

PESCARA. «La prosecuzione delle attività può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione». In vista dell’ormai imminente fase 2, è questo uno dei punti chiave del protocollo deciso dopo un lungo videocollegamento tra i sindacati e i ministri Nunzia Catalfo (Lavoro) e Stefano Patuanelli (Sviluppo economico). Protocollo che va a integrare quello sottoscritto il 14 marzo. Linee guida suddivise in più punti che riguardano le attività professionali e produttive, a eccezione degli ambienti sanitari. La mancata attuazione del protocollo che «non assicuri i livelli di protezione» determina «la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Le misure «possono essere integrate con altre equivalenti o più incisive» secondo «le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali». L’intesa verrà recepita in un dispositivo normativo.

Il datore di lavoro informa i dipendenti e chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle autorità, consegnando o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliant. C’è l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; se sussistono le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) non si può entrare o, se il malessere è successivo all’ingresso, va prontamente segnalato; c’è l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene).

Il personale, prima dell’accesso, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura (nel rispetto della privacy): se risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso e le persone saranno isolate e fornite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la «avvenuta negativizzazione» del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.
Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite. Se possibile, gli autisti devono rimanere a bordo dei propri mezzi; non è consentito l’accesso agli uffici per alcun motivo. Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Per fornitori-trasportatori o altro personale esterno individuare o installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. Le norme del protocollo si estendono alle aziende in appalto.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 si procede alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni del ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. L’azienda può organizzare interventi particolari (periodici) di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. I detergenti devono essere accessibili anche grazie a specifici dispenser in punti facilmente individuabili.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Oms. In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria. Qualora si debba lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica.

L’accesso agli spazi comuni è contingentato. Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
Le imprese possono disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza. Va assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Sono sospese e annullate le trasferte di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate. Il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, introducendo barriere di separazione con pannelli in plexiglas o mobilio, o ricavando spazi da uffici inutilizzati. L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento. È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa, con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.

Si favoriscono orari di ingresso e uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile ogni contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una di uscita.
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile. Non sono consentite le riunioni in presenza, salvo casi eccezionali.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.
Il medico competente deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da Covid-19. È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da Covid-19, il medico competente, previa certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro