Nuovi bonus: ecco chi può fare la domanda

28 Giugno 2021

Parte la piattaforma Inps per le indennità Covid: fondi da 800 a 1.600 euro È riservata ai lavoratori stagionali del turismo, dell’agricoltura e ai pescatori

L'Inps ha attivato la piattaforma per le domande relative all’indennità Covid prevista nel decreto Sostegno bis: si tratta di un aiuto "una tantum" pari a 1.600 euro, che scendono a 800 euro per i lavoratori agricoli e a 950 euro per pescatori, riconosciuta dal Governo ai lavoratori stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e agli stagionali di settori diversi, compresi gli intermittenti e gli autonomi occasionali, oltre agli incaricati di vendite a domicilio.
Devono presentare domanda soltanto coloro che non sono già stati beneficiari dell’indennità Covid del primo decreto Sostegni, il "vecchio" bonus del valore di 2400 euro e che stanno già ricevendo il pagamento in automatico, senza dover presentare nuova richiesta di indennizzo.
I lavoratori che, invece, non hanno ancora ottenuto alcuna agevolazione possono richiedere il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.
COME FUNZIONA. In generale, oltre a tutti coloro già destinatari delle precedenti somme previste dall’articolo 10 del decreto legge 41/2021, che riceveranno i nuovi 1.600 euro automaticamente, la nuova somma spetta anche alle stesse categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, che hanno perso involontariamente il lavoro fra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del nuovo provvedimento.
Si tratta di stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano svolto prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Sostegno bis e che non devono essere titolari di pensione, Naspi o di rapporto di lavoro dipendente.
A CHI SPETTA. Nell'elenco dei beneficiari figurano, nel dettaglio, i dipendenti a termine del turismo e stabilimenti termali, titolari fra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegno bis di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore, pari ad almeno trenta giornate.
Gli stessi, inoltre, devono aver avuto nel 2018 uno o più contratti per almeno trenta giornate. A questi si aggiungono gli stagionali e in somministrazione in settori diversi da turismo e stabilimenti termali che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate nel medesimo periodo e che non siano titolari di pensione o contratto subordinato.Infine, gli intermittenti che abbiano svolto la prestazione per almeno trenta giornate e non abbiano altri rapporti di lavoro dipendente o pensione.
AUTONOMI E VENDITORI
A DOMICILIO. Il decreto stanzia un contributo una tantum anche per gli autonomi senza partita Iva non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria che, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del Sostegno bis, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere, iscritti alla Gestione separata Inps con accredito di almeno un contributo mensile, senza un contratto di lavoro dipendente o pensione alla data della domanda.
Possono fare domanda anche i venditori a domicilio con reddito nel 2019, derivante da queste attività, superiore a 5mila euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata Inps e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di pensione o contratti di lavoro dipendente. Infine, i lavoratori dello Spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri nel periodo per un corrispondente reddito 2019 fino a 75mila euro, non titolari di pensione o contratto a tempo indeterminato diverso da quello intermittente senza indennità di disponibilità, oppure sette contributi giornalieri e relativo reddito 2019 fino a 35mila euro.
BONUS BRACCIANTI. Il bonus agli operai agricoli spetta a condizione che al momento di presentazione della domanda il lavoratore non abbia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, e non sia titolare di pensione. I requisiti fondamentali per ottenerlo sono un contratto di lavoro a tempo determinato e almeno 50 giornate di lavoro effettivo nel 2020. Il bonus è pari a 800 euro, non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse.
In questo caso la domanda all'Inps va presentata entro il 30 giugno 2021 sulla piattaforma dell’istituto previdenziale. L'indennità è incompatibile con reddito di cittadinanza, reddito di emergenza (Rem) e anche con le indennità da 2.400 euro che erano state disposte dal primo decreto Sostegni. Pertanto, i braccianti agricoli che hanno già beneficiato di tale misura non possono accedere a questo secondo contributo inserito nel decreto Sostegno bis. È, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità.
BONUS PESCATORI. Per quanto riguarda il settore della pesca, è prevista un’indennità di 950 euro per il mese di maggio 2021 ai lavoratori autonomi del comparto, che esercitano professionalmente l’attività in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.
Anche in questo caso la domanda va presentata all’Inps: l’indennità non concorre alla formazione del reddito.
LAVORATORI DELLO SPORT. Una sezione particolare riguarda i lavoratori dello sport, che possono beneficiare di indennità differenziate che vanno da 1.600 euro per chi ha preso corrispettivi superiori a 10mila euro annui a 1.070 euro per chi ha preso compensi fra 4mila e 10mila euro e a 540 euro per chi ha percepito indennità fino a 4mila euro annui. Il decreto Sostegno bis prevede anche quattro nove mensilità di reddito di emergenza ovvero giugno, luglio, agosto e settembre 2021.