Ospedale, bloccati i lavori al reparto Gravi cerebropatie

Popoli, il tribunale amministrativo respinge il ricorso presentato dalla società appaltante contro la Asl «Gli interventi antisismici sono più urgenti di quelli affidati precedentemente dall’azienda alla ditta»
POPOLI. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, ha rigettato il ricorso presentato dalla società Ars Nova di D'Artista srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Tonino Cellini e Cesare D'Onofrio, contro la Asl di Pescara rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Marchese, con una sentenza (Alberto Tramaglini presidente, Renata Emma Ianigro consigliere e Massimiliano Balloriani consigliere e estensore) riguardante l'aggiudicazione provvisoria in proprio favore dell'appalto dei lavori per la realizzazione del reparto Gravi cerebropatie acquisite del punto ospedaliero di Popoli.
Il provvedimento stabilisce di non procedere all'aggiudicazione definitiva, poiché sono stati ritenuti più urgenti ed improcrastinabili i lavori di risanamento sismico e valutati incompatibili con l'esecuzione contemporanea di quelli previsti nell'appalto. La motivazione sostanziale prodotta dalla società ricorrente verteva sulla constatazione che la necessità dell'adeguamento sismico non poteva «essere considerato una circostanza sopravvenuta, atteso che l'ospedale di Popoli insiste in una zona da tempo classificata sismica di alto rischio» e pertanto non accettabile il dietrofront da parte della Asl pronunciato dopo la pubblicazione del decreto ministeriale 70 del 2 aprile 2015 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 4 giugno 2015, a fronte gara di appalto indetta nel novembre del 2014.
Oltre ad altre considerazioni squisitamente tecniche il Tar ha fatto rilevare che dopo l'aggiudicazione provvisoria non c'era stata la stipula del contratto, situazione che ammette che vi possa comunque essere la revoca, «salvo particolare e più aggravato onere di motivazione». Dall'esame di merito si evidenzia anche che «non vi sarebbe stata una posizione qualificata dell'aggiudicatario provvisorio a conseguire l'aggiudicazione definitiva, anche se non pienamente condivisa dal collegio giudicante, circostanza che lascia libera la pubblica amministrazione di concludere o meno il contratto provvisorio». E che «in giurisprudenza è considerato atto del tutto fisiologico, che non richiede un particolare onere motivazionale, né una comparazione di interesse pubblico con quello privato, né motivi di interesse pubblico particolarmente qualificati, essendo sufficiente che vi siano ragioni che sconsigliano di procedere all’aggiudicazione definitiva». Un ripensamento che, ha precisato il collegio, non potendo essere arbitrario, il che consentirebbe agevolmente di sovvertire l'esito delle gare, ha avuto ragione di essere in base alla motivazione addotta dalla Asl dell’«esigenza di dover procedere prima a interventi antisismici di tipo strutturale giudicati incompatibili con la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto».
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