Pace fiscale, entro domani il pagamento delle cartelle

5 Novembre 2023

PESCARA. Ultimi due giorni di tempo per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater. Ripubblichiamo la notizia già data sull’edizione di ieri sia perché è di servizio sia perché...

PESCARA. Ultimi due giorni di tempo per il pagamento della prima o unica rata della Rottamazione-quater. Ripubblichiamo la notizia già data sull’edizione di ieri sia perché è di servizio sia perché nel titolo, ma non nell’articolo, era riportata una data imprecisa.
Entro e non oltre domani, lunedì 6 novembre, saranno infatti considerati validi i pagamenti della Definizione agevolata delle cartelle esattoriali, in considerazione degli ulteriori 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge rispetto alla scadenza prevista il 31 ottobre 2023 (il 5 novembre, cioè oggi, è un giorno festivo quindi il termine slitta al giorno successivo).
La legge prevede che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici. Per il pagamento deve essere utilizzato il modulo che riporta la scadenza del 31 ottobre 2023, allegato alla "Comunicazione delle somme dovute" già in possesso dei contribuenti o disponibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
COME E DOVE PAGARE.
È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (Atm) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l’internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa.
Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione dove l’accesso è però consentito esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Sportello territoriale” o tramite il contact center al numero 060101.
CHE COSA PREVEDE.
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 - si legge su una nota esplicativa diffusa dall’Angenzia delle entrate - si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” e a prescindere se in regola con i pagamenti. L’adesione consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e aggio. (c.s.)
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