Pensione anticipata: ecco chi potrà andarci nel 2023

8 Febbraio 2023

Da Quota 103 a Opzione Donna e Ape Sociale: i requisiti richiesti dalla legge

L'AQUILA . Nasce "Pillole di welfare": una guida messa a punto dalla direzione regionale Inps Abruzzo. Il primo blocco di informazioni riguarda le novità del sistema di protezione sociale, sulla base delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2023. In particolare pensioni e ammortizzatori sociali. A breve, fa sapere il direttore regionale Inps, Luciano Busacca, saranno diffuse anche tutte le novità sulle agevolazioni in materia di contributi, in particolare su esoneri e sgravi.
QUOTA 103.
Tra le possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro c'è Quota 103. Con tale misura sarà possibile anticipare l’uscita avendo maturato 41 anni di contributi versati con un'età anagrafica di 62 anni (somma quota 103). Tale possibilità è preclusa per il personale militare delle forze armate, per il personale della polizia, anche penitenziaria, per il personale operativo dei vigili del fuoco e della guardia di finanza perché hanno già, ordinariamente, forme vantaggiose e particolari di uscita anticipata.
La norma ha stabilito un tetto massimo per l’assegno pensionistico che non potrà essere superiore a 5 volte il valore dell’assegno minimo, da 2.818 euro lordi al mese comprensivi di tredicesima a 36.643 euro lordi l'anno. Tale limite resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, che attualmente sono 67 anni di età e 20 di contributi. Dai 67 anni in poi, il pensionato riceverà l’assegno che gli spetta. La pensione generata con Quota 103, non è cumulabile.
Gli iscritti alle gestioni pensionistiche private (dipendenti privati, lavoratori autonomi) che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
OPZIONE DONNA.
Una delle forme di accesso al pensionamento anticipato è Opzione Donna che consente alle donne lavoratrici del settore privato o pubblico, dipendenti o autonome, di avere una riduzione sui requisiti pensionistici ordinari, a patto di accettare il calcolo dell’assegno con il sistema interamente contributivo.
La legge di bilancio 2023 ha prorogato l’Opzione Donna di un ulteriore anno, introducendo maggiori vincoli e limitando l’accesso solo ad alcune categorie alle lavoratrici che si troveranno in una delle seguenti condizioni: essere una “caregiver” e svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o ad un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità, essere titolari di una invalidità civile pari almeno al 74%, essere una lavoratrice licenziata o dipendente di aziende per le quali è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.
Anche il requisito anagrafico è stato rimodulato, mentre quello contributivo, pari a 35 anni di contribuzione versata, risulta confermato. Pertanto, per accedere a Opzione donna è necessario che, al 31 dicembre 2022, le lavoratrici interessate abbiano compiuto 60 anni con almeno 35 anni di contribuzione. Il requisito di base anagrafico dei 60 anni scende a 59 anni in presenza di 1 figlio, e a 58 per 2 o più figli.
Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, è previsto il requisito anagrafico dei 58 anni a prescindere dal numero di figli.
APE SOCIALE.
Prorogata fino al 31 dicembre 2023, l’Ape sociale è una indennità a carico dello Stato che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia alcuni lavoratori, con una tutela particolare.
Ne possono usufruire i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, autonomi e parasubordinati, che appartengono alle seguenti categorie: lavoratori in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, caregiver che, al momento della richiesta, assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, invalidi civili con una percentuale minima del 74% e lavoratori dipendenti che abbiano svolto attività gravose per almeno sei anni negli ultimi sette oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci. Per poter accedere al beneficio occorrono 63 anni di età e 30 di contribuzione.
I lavoratori che abbiano svolto attività gravose, invece, devono avere almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione. L’Ape Sociale consiste in una indennità di accompagnamento sino alla pensione di vecchiaia, il cui valore è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso all'indennità stessa. Il sussidio non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi.
LAVORATORI PRECOCI.
La legge di bilancio 2023 non ha apportato modifiche ai requisiti per il pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Il beneficio riguarda i soggetti che hanno lavorato prima del compimento del 19° anno di età, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche se non continuativo, che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che abbiano, al momento della domanda, almeno 41 anni di contribuzione versata, a prescindere dall'età anagrafica.
Destinatari di questa tipologia di prestazione sono i lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e parasubordinati appartenenti a cinque specifiche categorie: disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, lavoratori caregiver che, al momento della richiesta, assistono da almeno sei mesi il coniuge con handicap grave, lavoratori che siano stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale minima del 74%, dipendenti addetti alle attività gravose e che svolgono tali mansioni da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento e lavoratori impiegati in mansioni usuranti.
Prima dell'invio della vera e propria domanda di liquidazione della pensione, i soggetti che maturano i requisiti nel 2023, devono inoltrare all’Inps la domanda di certificazione del diritto alla prestazione entro il 1° marzo dell’anno della pensione.
Se al momento della presentazione della domanda di certificazione sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti, può essere presentata contestualmente anche la domanda vera e propria di pensione.
PEREQUAZIONE PENSIONI.
La perequazione delle pensioni consiste nella rivalutazione delle stesse per adeguarle all’aumento del costo della vita. Tale adeguamento viene effettuato con cadenza annuale e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno.
Per il 2023 l’indice di rivalutazione provvisorio delle pensioni è stato fissato nella misura del 7,3%. La legge di Bilancio 2023 prevede una rivalutazione parziale per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo: pertanto, al fine di evitare la corresponsione di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione è stata attribuita, in prima battuta, nella misura pari al 100%, ai soli beneficiari che hanno una pensione fino a 2.101,52 euro.
Invece, i trattamenti pensionistici di importo superiore saranno rivalutati secondo il seguente meccanismo: 85% fino a 5 volte il trattamento Minimo pari a 525,38 euro nel 2022, 53% fino a 6 volte il trattamento minimo, 47% fino a 8 volte, 37% fino a 10 volte il trattamento minimo e 32% oltre 10 volte.
PENSIONI MINIME.
Allo scopo di contrastare gli effetti negativi che derivano dall’aumento del tasso di inflazione, è stato riconosciuto un ulteriore incremento transitorio delle pensioni minime per il biennio 2023-2024, volto a tutelare i pensionati che percepiscono l'importo minimo di 525,38 euro per il 2022.
Tale ulteriore incremento è del 1,5% per l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni, e del 2,7% per l’anno 2024. Se il trattamento pensionistico complessivo del pensionato è superiore al trattamento minimo viene, comunque, attribuito allo stesso un aumento, nel 2023 e nel 2024, in misura pari alla differenza tra quanto percepito e il trattamento minimo maggiorato dalla rivalutazione eccezionale nel 2023 e nel 2024.
L’incremento transitorio è riconosciuto su ciascuna mensilità in pagamento da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima mensilità.
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