Privati, sì al lavoro da casa: accordo nazionale firmato

12 Dicembre 2021

La scelta è volontaria, non si può imporre ed è flessibile a partire da gennaio Il dipendente dovrà sottoscrivere un patto con l’azienda, ha il diritto di recesso

Smart working: cosa cambia per i lavoratori del privato?
Il 7 dicembre il ministro Andrea Orlando e le parti sociali hanno firmato il Protocollo nazionale che detta le linee guida per la contrattazione collettiva valide a partire dal 1° gennaio 2022. Tra i capisaldi ci sono l'accordo delle parti, fasce orarie flessibili e il diritto alla disconnessione e alla sicurezza. Da sindacati e Confindustria è quindi arrivato il via libera al protocollo che disciplina la nuova modalità di lavoro adottata durante la pandemia.
Le aziende che vorranno continuare ad utilizzare il lavoro agile, anche al di fuori della fase emergenziale da Covid-19, dovranno attenersi a specifiche direttive in attesa dei contratti.
IL PROTOCOLLO. Fissa il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile, dentro cui sono incardinate le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale nel rispetto della disciplina legale e degli accordi attualmente vigore. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso da parte del dipendente, che è sempre garantito.
Se il lavoratore rifiuta lo smart working non rischia il licenziamento per giusta causa: l'eventuale diniego ad aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non autorizza il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può portare a sanzioni disciplinari. Il lavoro agile non va confuso con il telelavoro, che continuerà ad essere regolamentato con la normativa contrattuale vigente.
ACCORDI INDIVIDUALI. L'accordo individuale sottoscritto tra il datore di lavoro e il dipendente si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e, comunque, deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee di indirizzo definite nel protocollo. Nell’accordo individuale, in particolare, vanno previste: la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l'alternanza tra i periodi di lavoro all'interno e all'esterno dei locali aziendali, i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna all'azienda e gli aspetti relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche relativamente alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi.
Vanno definiti nell'accordo anche gli strumenti di lavoro, i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione dagli strumenti telematici, oltre alle forme e alle modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali. Infine, vanno indicate l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile e le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
FASCIA DI DISCONNESSIONE. Ma chi lavora in smart working, quanto tempo può passare davanti al computer? Il protocollo parla chiaro: va sempre garantita la fascia di disconnessione con un periodo di riposo nell'arco della giornata lavorativa. La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione. A tal proposito, l'azienda è chiamata ad adottare specifiche misure tecniche e organizzative, che possono anche prevedere la momentanea sostituzione del lavoratore che si disconnette.
PERMESSI ORARI. Anche se si trova in smart working, il lavoratore può richiedere, nel caso in cui ci siano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi e dalle norme di legge come permessi per particolari motivi personali o familiari, come la legge 104 per assistere familiari non autosufficienti.
Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non può essere previsto e autorizzato lo straordinario.