La strada parco tra Pescara e Montesilvano

PESCARA / MONTESILVANO

Ricorso al Tar contro la filovia: il viale ciclopedonale ha una funzione sociale

Presentato dal comitato Strada parco bene comune: "Impianto mai completato secondo le regole". Lavori fermi dal 2015

PESCARA. Il comitato Strada parco bene comune presenta ricorso al Tar (Tribunale amministrativo regionale) contro la realizzazione della filovia tra Pescara e Montesilvano per "affermare la funzione sociale del viale ciclopedonale".

Lo rendono noto i vertici del comitato Maurizio Biondi, Antonella De Cecco, Roberto De Pamphilis e Ivano Angiolelli. Già il 16 aprile scorso il Comitato aveva inviato agli enti interessati alla realizzazione un “preavviso di ricorso giurisdizionale”, predisposto con il patrocinio dello studio legale Claudio e Matteo Di Tonno di Pescara "per rappresentare i vizi di legittimità", fanno sapere, "riscontrati nel nulla osta tecnico a fini di sicurezza rilasciato dalla direzione generale Tpl del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) con provvedimento del 15 marzo". Al preavviso in parola è stata allegata una nota tecnica contenente i profili di criticità rilevati a carico dell’impianto "mai completato secondo le regole". In assenza di riscontro e "preso atto a malincuore dell’assoluta indisponibilità a ogni possibile confronto", fa sapere il comitato, lo studio legale Di Tonno ha ricevuto mandato a notificare un ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

I lavori sul tracciato sono fermi dal marzo 2015. La richiesta adesso è di annullare il nulla osta tecnico ministeriale gravato da ben 9 “prescrizioni” e da “vizi di legittimità“ che - a giudizio del comitato ricorrente - rendono "impraticabile e dannosa l’esecuzione delle opere programmate, inadeguate a portare a regolare completamento l’impianto progettato ormai quasi un trentennio fa". Le opere secondo il comitato comporterebbero "l’impiego dannoso e improduttivo dell’intero finanziamento Cipe di 31 milioni di euro accordato nel lontano 1995, senza garantire alcuna utilità marginale alla mobilità sostenibile di area vasta interprovincial"e.
In questa prima fase non è stato richiesto al collegio giudicante la sospensiva del provvedimento ministeriale.