«Ricostruzione su 4 livelli invece di uno»
«Dall'ultimo procedimento penale», spiega l’avvocato Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, «la dirigenza comunale è fuori perché non ci fu nessun nuovo permesso a costruire, dopo quello ritenuto...
«Dall'ultimo procedimento penale», spiega l’avvocato Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, «la dirigenza comunale è fuori perché non ci fu nessun nuovo permesso a costruire, dopo quello ritenuto prescritto in primo grado, ma che è stato comunque riconosciuto come un provvedimento giuridicamente inesistente, come se non ci fosse stato nessun titolo». Il legale sottolinea uno dei passaggi fondamentali della sentenza di appello. «Deve ritenersi erronea», scrive a riguardo il giudice estensore d'appello, Gabriella Tascone, «la decisione impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l’estinzione della violazione per prescrizione. Con riferimento all’epoca di consumazione del reato, la contestazione concerne le opere e i lavori di completa- mento dell'immobile in questione eseguito fino al 23 agosto 2014 (data di esecuzione del sequestro preven- tivo dell'immobile). Pertanto, alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, il 5 febbraio 2018, detta contravvenzione non era ancora prescritta, non essendo decorso il termine quinquennale». Un passaggio fondamentale dei giudici di secondo grado che diventa un macigno in questa lunga storia giudiziaria, minata alle fondamenta da una errata considerazione della prescrizione del reato.
E poi c’è la questione legata alla ricostruzione difforme (quattro livelli contro l’unico piano del villino) rispetto alle dimensioni del villino. «Un intervento di demolizione e ricostruzione», afferma la Corte d'Appello, «che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente (perimetro verticale e orizzontale e volumetria ndr), configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia». (m.cir.)
E poi c’è la questione legata alla ricostruzione difforme (quattro livelli contro l’unico piano del villino) rispetto alle dimensioni del villino. «Un intervento di demolizione e ricostruzione», afferma la Corte d'Appello, «che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente (perimetro verticale e orizzontale e volumetria ndr), configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia». (m.cir.)

