Rifiuti sotto il viadotto, il Tar dà ragione ad Aspi

Accolto il ricorso della società contro l’ordinanza del comune di Vasto per la rimozione
PESCARA . Non spetta ad Autostrade per l’Italia il compito di rimuovere i rifiuti, pericolosi e non, abbandonati lungo la Fondo Valle del Sinello su un’area al di sotto del viadotto autostradale, in prossimità del chilometro 436+978. A stabilirlo è una sentenza del Tribunale amministrativo regionale (sezione di Pescara), che ha accolto il ricorso presentato da Aspi contro il Comune di Vasto. L’ordinanza contro la quale Aspi ha presentato ricorso risale al 2018. Il Comune aveva intimato ad Autostrade per l’Italia e al Consorzio di Bonifica Sud di provvedere entro il termine perentorio di 30 giorni alla bonifica dell’area. Entrambi erano stati chiamati in causa in qualità di proprietari di parte delle aree sulle quali erano stati rinvenuti i rifiuti.
Nell’ottobre scorso il Tar aveva già sospeso l’efficacia del provvedimento, ordinando al Comune di rinnovare il procedimento al fine di rivalutare se davvero fosse Aspi la controparte, cioè il soggetto al quale rivolgersi per la bonifica delle aree (legittimazione passiva), e se a carico della società si potessero ravvisare eventuali profili di colpa. Il Comune, citando due decreti legge (il 267 del 2000 e il 152 del 2006) sosteneva che l’onere della bonifica spettasse in solido a chi aveva abbandonato i rifiuti e al proprietario delle aree. Secondo Aspi, invece, l’ordinanza sarebbe stata assunta innanzitutto senza previa comunicazione di avvio del procedimento; inoltre, non sarebbe stata accertata la responsabilità della società nell’abbandono dei rifiuti. Circostanza per la quale l’onere dell bonifica spettava all’autore dell’abbandono, o, in sua sostituzione al Comune. Il Tar ha accolto il ricorso di Aspi perché sarebbe «mancato il necessario contraddittorio procedimentale con i soggetti interessati, al fine di far emergere l’esistenza di profili di responsabilità per dolo o per colpa». Tra l’altro, non era stato provato che Aspi fosse in qualche responsabile dell’abbandono dei rifiuti. Il Comune è stato condannato a pagare le spese di giudizio (4.500 euro) e alla «riedizione del procedimento onde accertare definitivamente la titolarità e la disponibilità del sito, nonché l’imputabilità a titolo di dolo o colpa della condotta di abbandono dei rifiuti in capo alla ricorrente». (a.bag.)
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