Rigopiano, ecco il ricorso della Procura: «Omissioni colpose da parte di più enti»

La Procura generale dell’Aquila e quella di Pescara si rivolgono alla Cassazione: le morti non ci sarebbero state se anche uno solo avesse adempiuto ai suoi doveri
PESCARA. «Affermare che gli esponenti delle istituzioni regionali e comunali non siano responsabili per le conseguenze che derivino da calamità naturali laddove, pur in presenza di elementi di allarme, non abbiano fatto nulla per comprendere la portata del rischio ed evitare l’evento pericoloso e dannoso, significa, sostanzialmente, consegnare all’impunità l’intera classe dirigente, anche di fronte a palesi e gravi violazioni dei doveri di diligenza sulla stessa incombenti e, di contro, condannare la collettività alla più totale incertezza nel suo agire quotidiano. Ciò ancor più in un’epoca storica, quale quella attuale, caratterizzata, come dimostrano i recenti fatti di cronaca, da importanti cambiamenti climatici».
È uno dei passaggi più significativi del ricorso in Cassazione presentato lo scorso giugno dalla Procura generale dell’Aquila che lo ha condiviso con la procura di Pescara, contro la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte aquilana presieduta da Aldo Manfredi, che ha sostanzialmente confermato l’assetto del primo grado, aggiungendo ai tre imputati condannati per il disastro dell’hotel Rigopiano, dove il 18 gennaio del 2017 persero la vita 29 persone rimaste sotto le macerie dell’hotel distrutto da una valanga, altre tre condanne: quella dell’ex prefetto Francesco Provolo (per omissione di atti d’ufficio e falso) e del capo di gabinetto Leonardo Bianco (per falso), e del tecnico del Comune di Farindola Enrico Colangeli (che si aggiungono a Paolo D’Incecco e Mauro Di Blasio della Provincia e al sindaco Ilario Lacchetta).
«Il percorso motivazionale seguito dalla Corte d’appello», si legge ancora nella premessa del ricorso, «per giungere alle assoluzioni è viziato da inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed extra-penale nonché palesemente illogico, contraddittorio e carente, per le ragioni che verranno dettagliatamente esposte nei singoli capitoli tematici». Nessuna delle persone presenti nell’hotel «poteva immaginare quanto fosse rischioso entrare in quella struttura con la perturbazione a carattere nevoso in atto perché, esattamente come ogni consociato nelle sue attività quotidiane si affida alla condotta prudente e responsabile degli altri, allo stesso modo nessuna delle vittime poteva immaginare che quell’hotel non avrebbe dovuto essere costruito in quel luogo così esposto al rischio valanghe, che vi erano state delle gravi violazioni e che altre, nei giorni successivi, se ne sarebbero verificate». E torna dunque in primo piano la questione della prevedibilità del rischio e della prevenzione della tragedia. «Un disastro come quello che è conseguito al crollo dell’hotel Rigopiano non avrebbe potuto verificarsi se non con il concorso di colpose omissioni da parte di più enti. Se anche uno solo di questi - il Comune di Farindola e la Regione Abruzzo nella fase della previsione e prevenzione dei rischi connessi al territorio montano di Farindola, la Provincia e la Prefettura nella fase di gestione dell’emergenza neve di quei giorni - avesse correttamente adempiuto ai doveri connessi al proprio ruolo istituzionale, il disastro, le morti e le lesioni non si sarebbero verificate». E questo perché «l’hotel non sarebbe stato edificato; o, benché edificato non sarebbe stato in funzione a seguito di specifica ordinanza di sgombero; oppure, come extrema ratio, l’hotel sarebbe stato servito da una strada percorribile, unica via di fuga della struttura».
La Corte aquilana, stando al ricorso che verrà esaminato dagli Ermellini, «ha infatti escluso la fondatezza della maggior parte delle ipotesi di reato contestate e, con riferimento alla fase di previsione e prevenzione dei rischi, e quindi al delitto di disastro, ha affermato che non vi è stata responsabilità dei singoli imputati per la mancata adozione della Carta di localizzazione pericolo valanghe», così come ha escluso le responsabilità del Comune di Farindola per la prevedibilità della valanga.
Quanto all’ex prefetto, «pur riconoscendo a Provolo le responsabilità penali per la mancata doverosa attivazione del Centro coordinamento soccorsi e della sala operativa, ha tuttavia escluso il nesso causale tra tali delitti e le morti e le lesioni conseguenti al crollo dell’hotel».
E anche per il depistaggio e l’occultamento della telefonata di soccorso effettuata da Gabriele D’Angelo (una delle 29 vittime) la mattina del disastro, «il giudice d’appello ha escluso qualsivoglia responsabilità in relazione all’ipotesi di reato contestato». La Corte di Cassazione potrebbe fissare l’esame del ricorso entro il prossimo ottobre.

