Rimborsi fino a 300 euro ma pagano gli stessi utenti

20 Gennaio 2017

La legge prevede che per le interruzioni elettriche per «condizioni perturbate» intervenga un fondo alimentato da una quota che i clienti pagano in bolletta

PESCARA. Chi è rimasto senza energia elettrica potrà accedere agli indennizzi automatici già previsti dalla legge e regolamentati dai provvedimenti dell'Autorità per l'energia. I rimborsi, che partono da 30 euro e fino a un massimo di 300. A pagare probabilmente non sarà Enel o Terna, ma sarà a carico del Fondo per eventi eccezionali istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico che viene alimentato dagli stessi utenti con una minima quota in bolletta. Il fondo infatti scatta, e questo sembra il caso, per le interruzioni dovute a «periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore». Quali sono le regole?

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall'Autorità, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW (la maggioranza della popolazione dispone di una potenza di 3kW) ha diritto a un indennizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 euro. Gli standard dipendono dalla densità abitativa dei Comuni nei quali si verificano i disservizi.

Per i clienti che abitano in comuni con più di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti che vivono in comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti, infine, che abitano in Comuni con meno di 5.000 abitanti, il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio). È poi prevista una specifica misura per i clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 metri sul livello del mare, per i quali si applica il medesimo tempo massimo di ripristino previsto per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti indipendentemente dal numero di abitanti del comune di appartenenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA