Saldi invernali, stabilita la data: si parte alla vigilia dell’Epifania

Le vendite scontate da venerdì 5 gennaio 2024: avranno una durata massima di sessanta giorni Pubblichiamo una guida semplice e utile per chi vende e chi acquista con i 5 obblighi da rispettare
L’AQUILA. I saldi invernali al via in Abruzzo da venerdì 5 gennaio 2024, quindi alla vigilia dell’Epifania. Lo stabilisce una determina regionale che dice testualmente: «Il periodo in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi, con riferimento a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti: vendite di fine stagione invernale dal 5 gennaio 2024 per una durata massima di sessanta giorni; vendite di fine stagione estiva, in questo caso si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2024 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».
Guida all'acquisto sicuro.
1) Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2) Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3) Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
4) Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
5) Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. (l.c.)
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