Salva-casa, partite le domande per sanare i micro abusi edilizi

Si tratta della nuova norma che modifica le regole abitative di un immobile, anche dei sottotetti E fissa le soglie di tolleranza di difformità rispetto al progetto. Ma ci vorrà del tempo per i Comuni
PESCARA. Salva-casa, da ieri mattina è scattata la possibilità di chiedere le sanatorie per i piccoli abusi edilizi, dopo che lo scorso 24 luglio il Senato ha approvato, convertendolo in legge, il decreto voluto dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini.
Si tratta della nuova norma che modifica le regole abitative di un immobile: dal limite minimo della superficie (che da 28 metri quadrati diventa 20 mq) all'altezza del soffitto (che passa a 2,40 metri dai precedenti 2,70), fino alla destinazione d'uso degli immobili.
In sintesi il nuovo decreto dà il via alle cosiddette “mini-abitazioni”. E non solo a queste. Entriamo quindi nel dettaglio non senza esserci posti una domanda: sono pronti gli enti locali a recepire una quantità di domande che si annuncia consistente?
Gli addetti del settore rispondono senza esitazione che ci vorrà del tempo prima che il Salva-casa entri a regime. Ma che cosa cambia nello specifico?
IL VIA DA IERI
Le novità sono entrate in vigore ieri. Come si diceva, saranno considerati abitabili i monolocali di 20 metri quadrati (ora la misura minima è 28) purché occupati da una sola persona.
Per due abitanti, invece, il minimo scende dagli attuali 38 a 28 metri. Diminuisce anche l’altezza minima consentita, che passa dagli attuali 270 a 240 centimetri. Ma resta comunque necessario ristrutturare le unità immobiliari in modo che rispettino gli altri requisiti di igiene, come il rapporto aeroilluminante (cioè il rapporto tra superficie vetrata e la superficie calpestabile).
VIVERE NEL SOTTOTETTI
Diventa più facile rendere abitabili i sottotetti. Il recupero è possibile, rispettando le procedure previste dalle leggi regionali, anche quando l’intervento non consenta di rispettare le distanze minime tra gli edifici e dai confini. Però è necessario che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio: l’altezza massima prevista dal permesso di costruzione, la forma, la superficie e l’area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali.
L’EDILIZIA LIBERA
Con l'approvazione della nuova legge si prevede anche la cosiddetta “edilizia libera”, che semplifica l'iter burocratico per alcuni lavori nelle abitazioni.
In altre parole, il provvedimento stabilisce che, d'ora in poi, si potranno installare pompe di calore fino a 12 kw ed eliminare barriere architettoniche, senza richiedere alcun permesso.
La stessa regola vale anche per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili e trasparenti (Vepa) e delle tende a pergola o biodinamiche.
I MINI ABUSI
La norma prevede, per gli interventi realizzati fino al 24 maggio di quest'anno, maggiori tolleranze costruttive. Questo significa che, qualora gli interventi non rispettino le misure autorizzate dal progetto come le caratteristiche di altezza, distacchi e cubatura della superficie coperta, non rappresenteranno una violazione edilizia.
Le soglie di tolleranza fissate nel decreto sono le seguenti: 6% se l'abitazione non supera i 60 metri quadrati; 5% per le superfici tra i 60 e i 100 metri quadrati; 4% per le superfici tra i 100 e i 300 metri quadrati; 3% per le superfici tra i 300 e i 500 metri quadrati; 2% per le superfici superiori a 500 metri quadrati.
NEI PALAZZI
Sul fronte dei condomini, eventuali difformità edilizie delle parti comuni non incideranno più su proprietà esclusive, e viceversa.
Nel caso in cui uno dei due spazi avesse irregolarità, i proprietari degli immobili avranno comunque la possibilità di modificare o riqualificare gli spazi che, invece, sono in regola
LA SEMPLIFICAZIONE
Infine, tra le novità principali, ricordiamo che è stata stabilita l'eliminazione della cosiddetta “doppia conforme” per gli abusi minori. Per sanare sarà necessario solo che l’intervento sia in linea con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda (non con le regole che vigevano al momento della realizzazione dell’abuso).
I costi per sanare i mini abusi
Quanto ai costi per sanare i mini-abusi, nella relazione illustrativa al decreto si legge che «il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività, in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, e comunque in misura compresa tra 1.032 euro e 30.987 euro».
In questo range rientrano gli interventi eseguiti «in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività che risultino conformi alla disciplina edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda». (u.c.)
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