Scuola, docenti e personale: l’obbligo di vaccino è legge

Pubblicata in Gazzetta ufficiale: ora diventa difficile aggirarla. Ma ci sono le eccezioni
L'obbligo vaccinale per docenti e personale Ata non è più imposto da un semplice decreto. È stata, infatti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che estende a tutto il personale scolastico l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid.
Chi non rispetterà le regole non potrà svolgere l'attività lavorativa a scuola: sarà sospeso, senza retribuzione.
CHI RIGUARDA. La legge in questione taglia le gambe ad ogni possibilità di ricorso o escamotage per evitare la vaccinazione. Nello specifico, l'obbligo riguarda il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, quindi scuole statali e paritarie, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Its).
CHI È ESCLUSO. Il ministero dell'Istruzione ha chiarito in via definitiva, con una nota del 20 dicembre scorso, che non sono interessati dall’obbligo vaccinale, che riguarda la prestazione lavorativa, «coloro che non svolgono la propria attività lavorativa presso le scuole perché prestano servizio in altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa dalle attività lavorative a scuola per motivi di assistenza e cura familiare o personali. Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro».
NOTE PRECEDENTI. La nota del ministero dell'Istruzione del 7 dicembre scorso, aveva già chiarito che l'obbligo vaccinale va applicato «al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore», escludendo da provvedimento «il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale».
Con una successiva nota, del 17 dicembre 2021, sono stati esclusi dall'obbligo di effettuare il vaccino anti-Covid anche i docenti e il personale Ata «con collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare o condizioni di infermità previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro». Naturalmente, l’obbligo non riguarda coloro che hanno la documentazione comprovante il differimento o l’esenzione della stessa o, comunque, l’insussistenza dei presupposti per procedere alla vaccinazione.
NIENTE STIPENDIO. Il personale che non adempie all’obbligo vaccinale sarà sospeso dalla possibilità di poter svolgere l’attività lavorativa e non avrà retribuzione, né altri emolumenti.
La sospensione dura fino a quando il personale interessato non rientra in servizio con l'apposita documentazione o, in ogni caso, per un periodo non superiore a 6 mesi.
I CONTROLLI. Nel caso del personale scolastico deve essere il Dirigente scolastico a rilevare l’inosservanza dell’obbligo con una comunicazione scritta che determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa.
La sospensione non ha conseguenze disciplinari e permane il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Come specificato nel testo di legge «la sospensione è efficace fino alla comunicazione, da parte dell’interessato, al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi». Pertanto, il personale può decidere di avviare il percorso vaccinale, a seconda il relativo piano vaccinale di ciascun lavoratore, anche dopo la sospensione e, quindi, rientrare in servizio.
Come previsto dalla normativa «i dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa».
In ogni caso la sospensione per il personale titolare dura «non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021». Termine che scade il 15 giugno prossimo, quando in Abruzzo, come nelle altre regioni, saranno già concluse le lezioni (fatta eccezione per la scuola di infanzia) anche se dovranno ancora svolgersi gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado e gli esami di maturità per le superiori, per i quali saranno adottati specifici protocolli di sicurezza.

