Sottotetti, torna la sanatoria per un anno

Si riaprono i termini scaduti il 31 dicembre, via alle richieste per opere abusive commesse sino al 2011

PESCARA. Per i cittadini che hanno commesso abusi edilizi c’è un altro regalo contenuto nella Finanziaria regionale. Si tratta della riapertura del condono per i sottotetti abitabili. I termini per aderire alla sanatoria erano scaduti il 31 dicembre scorso, adesso sono stati prorogati al 31 dicembre 2013. Il condono riguarda le opere abusive realizzate sino al 2011. Si prevedono così ulteriori entrate per il Comune, oltre a quelle per la riapertura dei termini per la definizione delle vecchie pratiche di condono. L’anno scorso, con lo smaltimento di 150 pratiche riguardanti i sottotetti, il Comune ha incassato circa 500mila euro. Mentre nel 2011 sono state definite 300 pratiche. Secondo i calcoli dell’assessore all’urbanistica Marcello Antonelli, che ieri ha ringraziato i consiglieri regionali del Pdl Lorenzo Sospiri e Federica Chiavaroli per il lavoro svolto in aula, ne resterebbero in giacenza, cioè da chiudere, ancora un centinaio. Ma i sottotetti ancora da condonare potrebbero essere molti di più. «Abbiamo concesso una proroga di un anno», ha spiegato Sospiri, «per produrre le istanze di sanatoria di abitabilità dei sottotetti, in modo che una famiglia, che sa di avere un anno di tempo per pagare, riesce a programmare meglio la spesa. Del resto, i sottotetti ci sono, la gente ci vive e quella dilazione, comunque, rappresenta un gettito per il Comune. Gettito che andrà a finanziare le partite correnti».

Il comma della Finanziaria, in sostanza, va a modificare l’articolo 85 della legge regionale, numero 15, del 26 aprile 2004. Legge che già prevedeva la sanatoria per i sottotetti esistenti, alle seguenti condizioni. L’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva «deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria, ai sensi della legge 47 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni». L’altezza media netta del sottotetto da condonare non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo.

Inoltre, per procedere alla sanatoria è necessario che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità e agibilità dei locali.(a.ben.)

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