«Straccia, la difesa non è stata ascoltata»

13 Dicembre 2018

La Cassazione spiega l’annullamento dell’archiviazione: «Non sono state vagliate le prove indicate dalla famiglia»

PESCARA. La Suprema Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni in base alle quali il 20 novembre scorso decise di annullare il decreto di archiviazione sul caso della morte di Roberto Straccia: il giovane studente universitario di Moresco, scomparso da Pescara il 14 dicembre del 2011 in circostanze misteriose e ritrovato morto nelle acque antistanti il litorale di Bari il 7 gennaio 2012. Una archiviazione che in sostanza lasciava aperte due ipotesi: il suicidio o la caduta accidentale in mare, visto che il giovane stava correndo lungo il porto canale. L'annullamento venne deciso per «violazione del contraddittorio».
Nelle motivazioni i giudici romani spiegano che nel reclamo proposto dall’avvocatessa Marilena Mecchi, che assiste i familiari della vittima, veniva contestato il fatto che il decreto era stato adottato “de plano” dal giudice, e quindi nullo, perché non adeguatamente motivato e non essendo state vagliate le prove suppletive indicate nell’atto di opposizione. I familiari sostengono che Roberto sarebbe stato ucciso da pregiudicati calabresi, indotti in errore dalla foto pubblicata sul profilo facebook del ragazzo e quindi per la somiglianza con il figlio di un criminale che andava “punito”.
Questo sulla scorta di alcune dichiarazioni della fidanzata di un pentito di ’ndrangheta, carpite attraverso una intercettazione ambientale nel carcere di Lanciano. «Su questi temi probatori», spiega meglio la sentenza della Cassazione, «riguardanti l’acquisizione di documentazione relativa alle indagini svolte in relazione alla morte di Roberto Straccia e l’assunzione dei testimoni indicati nell’atto di opposizione, ritenuti irrilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara ometteva di soffermarsi, richiamando un precedente provvedimento di archiviazione emesso il 18 gennaio 2016, in termini impropri, non risultando lo stesso fondato sul medesimo compendio indiziario sottoposto al suo vaglio». Quindi, tenuto conto di questi elementi, il giudice non poteva pronunciarsi “de plano”.
«Si consideri», aggiunge la Corte di Cassazione, «che in presenza di un’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, il giudice ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio tra le parti e di fissare l’udienza camerale che è derogabile solo nelle ipotesi in cui l’opposizione della persona offesa risulta inammissibile. In questo caso il giudice è tenuto a verificare e motivare il difetto di ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo dell’opponente di indicare l’oggetto delle investigazioni suppletive e alla sussistenza dei profili di pertinenza e rilevanza delle attività di indagine richieste, su cui occorre un’adeguata motivazione non riscontrabile nel caso in esame».
Questo vuol dire che adesso un altro gip dovrà riesaminare la richiesta di opposizione e, laddove riscontrasse una eventuale inammissibilità, per quanto esposto dalla Cassazione, dovrà adeguatamente motivare l’inammissibile dell’opposizione, oppure disporre un’udienza in camera di consiglio nella quale, nel contraddittorio tra le parti, decidere per l’archiviazione o per far proseguire le indagini come richiesto dalla persona offesa.
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