Superbonus 110: la guida per salvare i contributi

L’Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per non perdere i finanziamenti Come sanare gli errori e blindare la cessione del credito o lo sconto in fattura
PESCARA. Come rimediare se si sbaglia la comunicazione per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per il Superbonus 110%? A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate che ha emanato le istruzioni per la gestione di eventuali errori. Se qualcuno ha mancato il termine del 29 aprile per comunicare le cessioni del bonus casa ha tempo fino al 30 novembre per rimediare. Se nel farlo, invece, sono stati commessi sbagli o imprecisioni è possibile annullare l’avviso e ripetere la procedura.
PROROGA LAVORI
La prima precisazione riguarda i lavori per le villette unifamiliari. Possono beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022 sul Superbonus al 110% soltanto coloro che hanno realizzato almeno il 30% della ristrutturazione prevista entro il 30 settembre. L’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, però, conferma che il prolungamento dei termini fino alla fine dell’anno interessa anche chi ha iniziato gli interventi dal 1° luglio 2022. «In assenza di ulteriori indicazioni nella norma riferite alla data di inizio degli interventi», si legge nella circolare, «è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche siano iniziati dal 1° luglio 2022 ovvero, laddove previsto dalla normativa edilizia, il titolo abilitativo sia stato presentato da tale data».
MODULO DI ANNULLAMENTO
In allegato alla circolare, è presente anche un modello elaborato dalla stessa Agenzia delle Entrate per chiedere di annullare l’accettazione dei crediti ceduti. Deve essere sottoscritto da entrambe le parti coinvolte, il cedente e il cessionario o fornitore, e inviato alla pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Questa procedura va utilizzata quando la comunicazione contiene errori sostanziali ed è stata oltrepassata la scadenza per chiedere l’annullamento o una sostituzione. Nei casi in cui l’errore è sostanziale, è importante che cedente, condominio o intermediario segnalino al Fisco i dati giusti in una nota sottoscritta. Per errori formali, si intendono le inesattezze nei recapiti, nei dati catastali, nei numeri di pratica dell’asseverazione Enea, nella tipologia del cessionario e nella data di esercizio della cessione o dello sconto. In questo caso, il contribuente mantiene il suo diritto alla detrazione. Gli errori sostanziali, invece, sono quelli che incidono sul credito ceduto. Alcuni esempi sono il codice fiscale del cedente e il codice intervento dal quale dipendono la percentuale di detrazione e il limite di spesa. In questo caso si può richiedere l’annullamento e il plafond del credito compensabile dal cessionario viene ridotto del relativo importo.
REMISSIONE IN BONIS
L’Agenzia delle Entrate ricorda che «per quanto riguarda le spese del 2021 e le rate residue di quelle del 2020, l’arco temporale è aperto fino al 15 ottobre e soltanto per i titolari di partita Iva e per i soggetti Ires. Per tutti gli altri la scadenza è già passata ed era il 29 aprile. Nel caso in cui il termine annuale non sia ancora scaduto, però, a certe condizioni è consentito trasmettere una nuova comunicazione». La circolare stessa suggerisce di ricorrere all’istituto della remissione in bonis, una sanatoria utile per il contribuente che ha dimenticato di effettuare alcuni adempimenti. È possibile applicarla se sono presenti tutti i requisiti per usufruire della detrazione relativa alle spese dell’anno di riferimento, non sono già state svolte attività di controllo sul beneficio ed è avvenuto il versamento della misura minima della sanzione prevista.
NUMERAZIONE SAL
Se nella comunicazione del primo Sal, che attesta il raggiungimento di un certo livello dei lavori, è stato omesso il numero “1” , L'Agenzia delle entrate spiega che «è necessario inviare i Sal successivi senza il numero e il progressivo del primo invio, mandando queste informazioni via pec. Il secondo errore formale più comunemente fatto è l’indicazione di un credito d’imposta inferiore alla detrazione che si vuole trasferire: la soluzione che suggerisce la circolare delle Entrate è inviare una nuova comunicazione di cessione che contenga stessi dati e importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.

