Superbonus al 90%: i lavori vanno ultimati entro la fine dell’anno

È corsa contro il tempo per usufruire dei benefìci sulle spese sostenute Necessari vincolo della residenza e titolarità dell’abitazione principale
PESCARA. Corsa contro il tempo per usufruire del Superbonus. Infatti, come ha avvertito la Cassa dei ragionieri, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il bonus del 90% è attivabile a patto che l’immobile di proprietà, oggetto degli interventi agevolabili, venga adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.
lavori entro il 31 dicembrEConto alla rovescia per quei contribuenti, crediamo molto pochi, che hanno deciso di usufruire dei tempi supplementari per il Superbonus sugli edifici unifamiliari e assimilati, come le villette a schiera. Per avere la detrazione, sia pure nella misura ridotta al 90%, i lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre prossimo ed entro quel termine i contribuenti dovranno anche avere fissato la residenza nell’immobile oggetto dell’agevolazione, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate. Ma riepiloghiamo i termini della questione.
Chi ne ha dirittoIl decreto Aiuti quater, convertito come legge 6/2023, ha modificato l’art. 119 del decreto Rilancio, la legge istitutiva del Superbonus, stabilendo che l’agevolazione spetta sulle unità immobiliari delle persone fisiche nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Altri requisiti per ottenerloSono quindi due le condizioni da rispettare, quello dell’abitazione principale, si deve trattare, cioè, dell’immobile in cui il contribuente abbia residenza fiscale e dimora abituale (gli stessi criteri per l’esenzione Imu prima casa) e quella del reddito. Quanto alla residenza con la risposta 377 del 10 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un immobile demolito e successivamente ricostruito sul quale al momento dell’avvio dei lavori come ovvio il proprietario non poteva risiedere e ha chiarito che l’agevolazione al 90% spetta purché al 31 dicembre 2023 risulti rispettato il requisito dell’abitazione principale.
Le regole sul redditoPer quanto invece riguarda il reddito di riferimento, il limite è di 15mila euro per un single, si sale a 30mila per una coppia, 37,500 per una coppia con un figlio, 45mila per una coppia con due figli a 60mila per una coppia con tre o più figli. Per un single con figlio a carico si arriva a 22.500 euro. A tutto questo si aggiunge il fatto che l’agevolazione vale solo per il 2023. Se la Cilas (la comunicazione di inizio lavori) è antecedente il 1° gennaio 2023 bisogna dimostrare (ad esempio con la ricevuta delle fatture) che l’inizio è comunque avvenuto nel corso del 2023; se la Cilas è posteriore al 17 febbraio 2023 non si ha diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito, il che rende del tutto improbabile che qualcuno abbia avviato i lavori dopo di allora visto che i limiti di reddito rendono di fatto impossibile che il contribuente ammesso che disponga dei contanti abbia la capienza fiscale per godere appieno dei rimborsi.
Le scadenzeIl tempo stringe non solo per i proprietari delle villette di cui sopra. Ricordiamo le scadenze per le altre tipologie immobiliari interessate dal superbonus.
1)Villette e case unifamiliari: al 110% hanno ancora diritto solo gli immobili per cui alla data del 30 settembre 2022 risultava effettuato almeno il 30% dei lavori. Le opere vanno però ultimate entro il 31 dicembre prossimo.
2) Condomini: hanno diritto al Superbonus al 110% se hanno inviato la Cilas entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare è anteriore al 25 novembre 2022. Il 110% scade il 31 dicembre, nel 2024 si passa al 70% e nel 2025 al 65%. I condomini che hanno inviato la Cilas a partire dal 1° gennaio 2023 hanno diritto solo al 90% e se la Cilas non è stata inviata entro il 16 febbraio scorso non hanno diritto alla cessione del credito (per loro di fatto il Superbonus è stato abrogato).
3) Case plurifamiliari fino a 4 unità residenziali con proprietà unitaria: seguono le regole dei condomini con l’unica eccezione che la Cilas deve essere antecedente il 25 novembre 2022.
4) Edifici demoliti e ricostruiti: anche qui valgono le regole dei condomini, ma è necessario che la richiesta di autorizzazione edilizia sia stata presentata entro il 31 dicembre scorso.
5) Edifici Iacp e assimilati: 110% fino alla fine di quest’anno purché al 30 giugno scorso risultassero effettuati il 60% dei lavori. 6) Edifici in zone colpite da sisma e alluvioni: nelle aree colpite da terremoti a partire dal 2009 il superbonus è del 110% per tutti gli edifici residenziali fino al 31 dicembre 2025; per le aree colpite da alluvioni la scadenza è il 31 dicembre prossimo.
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