Superbonus, chiariti i dubbi sui condomìni

25 Settembre 2021

Sbloccati gli aiuti anche nei palazzi di proprietà pubblica e privata

L'AQUILA. Nei condomìni con proprietà mista, dove alcuni appartamenti sono di privati ed altri della pubblica amministrazione, è possibile accedere al Superbonus 110%, ma l'intervento sulle parti comuni dovrà prevedere l'accollo di tutte le spese da parte di uno o più condòmini. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate, che precisa le modalità per gli interventi nei condomìni, dove si riscontrano le maggiori difficoltà.
SÌ AI LAVORI
Il caso è il seguente: a seguito dell'alienazione del patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione si sono venute a verificare situazioni di proprietà condominiale (condomìni misti) con i privati acquirenti di unità abitative, insieme agli alloggi di proprietà della stessa amministrazione non ancora venduti.
Alcuni condòmini intenderebbero realizzare interventi che accedono al Superbonus sulle parti comuni. Considerato che l'amministrazione non può usufruire del bonus 110% e non dispone dei fondi necessari per la copertura delle relative spese di competenza, non darà il proprio assenso in assemblea ai lavori prospettati, ma non si opporrà nel caso l'assemblea condominiale deliberi l'esecuzione degli interventi e l'accollo di tutte le spese ad uno o ad alcuni condomini. L'Agenzia delle entrate, nella risposta, sottolinea che «è consentita la realizzazione degli interventi sulle parti condominiali con accollo delle spese da parte di uno o più condomini, da deliberare in assemblea».
EDIFICI CON IRREGOLARITÀ
Anche gli edifici con irregolarità e le strutture plurifamiliari possono usufruire del Superbonus 110%. Gli interventi edilizi legati al Superbonus possono essere realizzati presentando la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila Superbonus), mentre non è necessaria l’attestazione dello stato legittimo degli immobili. La volontà delle istituzioni è separare l’aspetto fiscale da quello della regolarità edilizia. Ovviamente le amministrazioni comunali avranno, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli, ma gli abusi pregressi non pregiudicano l’intervento complessivo. Si evita così che, nei condomìni con molte unità immobiliari, le irregolarità di alcuni appartamenti pregiudichino l’intero progetto.
LA CILAS
Il nuovo certificato di inizio lavori con il Superbonus (Cilas) semplifica tutta la modulistica. Il modulo, infatti, può essere autocompilato indicando i lavori da eseguire con una breve descrizione e senza allegare documentazioni grafiche.
Al termine dei lavori, poi, non è prevista la consegna della Segnalazione certificata di agibilità (Sca). Inoltre, se le opere realizzate dovessero risultare differenti da quelli dichiarati nella Cilas, sarà possibile integrare la documentazione successivamente.
LE TRE OPZIONI
Il Superbonus è una detrazione sulle spese per chi effettua lavori di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei condomini o abitazioni singole.
Chi sceglie di usare la detrazione Irpef, deve sostenere il costo totale dei lavori e riceve indietro il 110% di quanto speso attraverso uno sconto annuale sulle tasse, della durata quinquennale. Lo sconto in fattura, invece, è vincolato alla disponibilità della ditta ad anticipare i costi. Con questa opzione le spese vengono anticipate dall’impresa che, poi, chiede la restituzione del 110% mediante credito d’imposta. La terza opzione riguarda la cessione del proprio credito ad una banca, un istituto finanziario o di credito. Può essere richiesta sia dal proprietario dell’immobile che dalla ditta che ha in carico i lavori.
COSA SI PUÒ FARE
Il regolamento del Superbonus distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. I primi sono gli interventi principali di adeguamento sismico, cappotto termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento: ne va realizzato almeno uno per avere diritto anche ai finanziamenti per lavori aggiuntivi (i trainati).
Nell'ultimo caso si tratta di sostituzione degli infissi, abbattimento delle barriere architettoniche, installazione di pannelli fotovoltaici e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.
LE SCADENZE
Queste le scadenze del Superbonus da segnarsi sul calendario: il 30 giugno 2023 per le case Ater, che potranno far slittare la scadenza al 31 dicembre 2023 se avranno effettuato almeno il 60% degli interventi programmati entro il termine fissato a giugno.
Il 31 dicembre 2022 per i condomìni, ai quali non è richiesto di dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori.
Il 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari e per i condomìni che hanno un unico proprietario e sono composti massimo da quattro unità immobiliari. La scadenza può slittare al 31 dicembre 2022 se entro fine giugno sarà stato realizzato il 60 per cento dei lavori.