Superbonus, si apre la via anche per la banda larga

25 Giugno 2021

Sta per rientrare tra le spese scontabili. E l’Agenzia delle entrate chiarisce

Tra le spese scontabili con il superbonus 110% potrebbe rientrare anche la banda larga. Il cosiddetto digital bonus per favorire interventi di infrastrutturazione digitale degli edifici o delle singole unità immobiliari per avere «reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa, o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio, o della unità immobiliare, con il punto terminale della rete». È una delle ultime novità del Superbonus su cui è intervenuta ultimamente anche l’Agenzia delle entrate per chiarire altri e numerosi dubbi.
Nell’articolo che segue riportiamo quindi le spiegazioni più recenti che saranno certamente utili ai lettori interessati al tema.
INFISSI GIÀ AGEVOLATI. Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, sui quesiti posti in relazione all'utilizzo del superbonus 110%, è possibile fruire dell'agevolazione anche nell'ipotesi di sostituzione di infissi già oggetto di ecobonus, con altri più performanti.
Resta fermo l'eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in oggetto, che fa decadere il beneficio.
IMMOBILI VINCOLATI. L'Agenzia delle entrate chiarisce i dubbi anche sugli immobili vincolati. Secondo quanto spiegato «se per effetto dei vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, non è possibile effettuare interventi di isolamento termico, il superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainanti, quali, ad esempio, la sostituzione degli infissi o la realizzazione del cappotto interno nelle singole unità immobiliari».
Ma c'è una condizione inderogabile: tali interventi devono assicurare il miglioramento di due classi energetiche dell'edificio oggetto della di ristrutturazione.
CONTABILIZZAZIONE. Sono almeno quattro gli aspetti problematici legati alla contabilizzazione dei bonus fiscali: la detrazione viene contabilizzata come credito anche quando l'impresa non ha intenzione di cederla a terzi.
Non viene affrontato il caso della spesa sostenuta dalla società immobiliare su un cosiddetto "immobile merce", si tratta in particolare di fabbricati costruiti per la vendita delle società edili.
Il bonus entra nella parte alta del conto economico, come quota di provento o come quota di minore ammortamento. Le due modalità contabili di rilevazione del contributo in conto impianti non hanno, infine, uguale impatto sotto l'aspetto fiscale.
LO STATO LEGITTIMO. Novità in arrivo anche per quanto concerne l'attestazione dello stato legittimo.
Dal 1° giugno scorso tutti gli interventi agevolati con il 110% sono considerati manutenzioni straordinarie e va presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata.
La presentazione della Cila, la Comunicazione di inizio lavori asseverata, come spiega l'Agenzia delle entrate, non richiede l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile. Questo si collega alla riduzione dei casi di decadenza dal beneficio fiscale, prevista anche questa dal primo giugno scorso.
USO PROMISCUO. È uno dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di superbonus, che fa riferimento ad un uso promiscuo dell'agevolazione messa in campo dallo Stato per far ripartire il mercato del mattone e migliorare sismicamente ed energeticamente il patrimonio immobiliare italiano. Quando i lavori agevolati col superbonus (sia eco che sisma) sono realizzati in un’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale, la detrazione che spetta è ridotta al 50%, anche quando a sostenere le spese è il coniuge del professionista comproprietario o convivente. L'Agenzia dà, in questo modo, una lettura del limite come parametro oggettivo, riferito all’immobile.