Tagli agli stipendi dei medici, condannata la Asl: sì agli arretrati

29 Agosto 2021

La Cassazione dà lo stop all’azienda sanitaria: «Decisione unilaterale e senza trattative, è irregolare» Stangata sulle casse dell’ente: sono 88 i ricorrenti, i risarcimenti arrivano anche a 100mila euro a testa

PESCARA. I contratti, una volta firmati, non si possono cambiare per imposizione di una delle parti. Sembra un’ovvietà del diritto e invece a ribadirlo è stata la Corte di Cassazione che ha condannato la Asl di Pescara a pagare gli arretrati a 88 medici di famiglia e pediatri. Si chiude un contenzioso che si trascina dal 2008, da quando la Asl decise, improvvisamente e senza trattative, di tagliare le indennità ai medici per risparmiare: dagli stipendi sparirono cifre tra i 500 e i mille euro mensili. Adesso, la sentenza della Cassazione spalanca le porte a una stangata: i medici devono essere pagati secondo i contratti sottoscritti e c’è chi ha diritto a cifre vicine ai 100mila euro. La sentenza è chiara: i debiti della sanità, i lacci del piano di rientro con lo Stato e le direttive dettate dalla politica non bastano a cambiare le carte in tavola. «Le esigenze di riduzione della spesa», dice la sentenza firmata dalla presidente Lucia Tria, «non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale». Dalla sede Asl di via Paolini sono in partenza i bonifici ai camici bianchi. E dalla mensilità di settembre in poi torneranno nelle buste paga le voci depennate (visite su appuntamento e nuclei per le cure primarie in rete e gruppo).
LA CASSAZIONE La sentenza della Cassazione si basa sul tipo di rapporto di lavoro tra la Asl e i medici: «I rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione». Significa che «l’ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti». A Pescara, invece, dal 2008 accadde proprio questo: la Asl, con la Regione Abruzzo sottoposta al piano di rientro, scelse di ridurre gli stipendi ai medici. Una sforbiciata dall’oggi al domani. Ma la sentenza dice che quella fu una scelta senza alcun fondamento giuridico: «Né la legge 311/2004 sui piani di rientro, né i successivi interventi normativi hanno attribuito alle Regioni e alle Asl il potere di sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte». È la conferma che il brocardo latino di Ulpiano, pacta sunt servanda, è valido ancora ai giorni d’oggi.
IN CAUSA Medici e pediatri, con l’avvocato Giuseppe Cannati, fecero immediatamente causa ma il tribunale di Pescara diede ragione alla Asl; il quadro cambiò alla Corte d’Appello dell’Aquila: «L’operato della Asl», fu la conclusione in appello, «non può essere ritenuto legittimo solo perché finalizzato a salvaguardare l’equilibrio tra i livelli assistenziali e la disponibilità finanziaria, atteso che, se la fissazione dei limiti di spesa costituisce atto discrezionale di pianificazione autoritativa, non altrettanto può dirsi con riferimento alle modalità concrete di realizzazione dell’obiettivo, allorquando queste comportino modifiche e integrazioni di disposizioni contrattuali, che non possono essere unilateralmente attuate dall’amministrazione pubblica, vincolatasi al loro rispetto». E la Cassazione ha dato il via libera a questa tesi: «Le esigenze di riduzione della spesa, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, pertanto l’eventuale atto unilaterale di riduzione del compenso, adottato dalla pubblica amministrazione, non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata».
TAGLI SENZA TRATTATIVA Dalla sentenza è emerso che la Asl avrebbe potuto apportare tagli alle indennità ma soltanto dopo trattative sindacali: «È indiscusso tra le parti che i compensi sono stati previsti dall’accordo integrativo regionale e non dalla contrattazione aziendale sicché sugli importi unitari degli stessi non poteva intervenire unilateralmente la singola Asl». Un errore, costoso, commesso dalla Asl di Pescara e anche dalle Asl dell’Aquila e Teramo: invece la Asl di Chieti, con un accordo con i medici, si è messa al riparo dai ricorsi. La Asl pescarese, assistita dall’avvocato Carla Mundo, è stata condannata a pagare le spese legali per 12mila euro.