Tasse, la lista delle spese che fanno ottenere sconti

Sono detraibili i costi sostenuti nel 2022 per la salute, l’istruzione oppure il mutuo I contributi assistenziali-previdenziali o l’assegno al coniuge sono oneri deducibili
L'AQUILA . Lavoratori dipendenti e pensionati dovranno presentare il 730 entro il prossimo 2 ottobre. Nel modello, che serve per dichiarare i redditi relativi all'anno d'imposta 2022, vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo ovvero gli oneri deducibili. Vediamo quando spetta la detrazione d'imposta e quali sono le spese da scalcolare.
SPESE DETRAIBILI.
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale, possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare.
In questo caso si parla di spese detraibili. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa: la percentuale detraibile è del 19% per le spese sanitarie e per gli interessi passivi per il mutuo dell'abitazione principale; sale al 35% per le erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus, Aps e Ets. Si può arrivare anche al 90 % di detrazione sui premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi, per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110% ad un’impresa di assicurazione.
Quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta, non può essere rimborsata, con le seguenti eccezioni: detrazioni sui canoni di locazione e detrazione per figli a carico per le quali, in alcuni casi, si può ottenere il rimborso.
SPESE DEDUCIBILI.
Vanno conteggiati tra le spese deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, in grado di ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.
In particolare, vanno indicate le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo come, ad esempio: contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza, assegno periodico corrisposto al coniuge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, contributi ed erogazioni in favore di istituzioni religiose, spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità.
E ancora: contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali, spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione, somme restituite al soggetto erogatore in periodi d’imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, erogazioni liberali in denaro in favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e degli enti del terzo settore.
FORME PENSIONISTICHE.
Vanno indicati, inoltre, i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi a fondi negoziali, ai fondi e ai sottoconti di prodotti pensionistici individuali.
I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell’Unione europea, e i contributi versati ai sottoconti italiani di Pepp, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.
ALTRE SPESE.
Nel 730 vanno indicati anche gli altri oneri e le spese per le quali spettano altri tipi di detrazioni. Ne sono un esempio le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione d’imposta del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l’installazione delle infrastrutture di ricarica, l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e Iva per acquisto abitazione classe A o B e le detrazioni d’imposta al 110% per l’installazione delle infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi superbonus; spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico; i dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione e i dati per fruire di altre detrazioni d’imposta.
PATRIMONIO EDILIZIO.
In dettaglio: vanno inserite nella dichiarazione dei redditi, inoltre, le spese sostenute nell’anno 2022, o negli anni precedenti, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio: per la ristrutturazione di immobili, le spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del 110%, spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, per la sistemazione del verde (bonus verde), per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici e per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.
FAMILIARI A CARICO.
Nel prospetto familiari a carico devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che, nel 2022, sono stati fiscalmente a carico del contribuente, per usufruire delle detrazioni dall’imposta previste.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che, lo scorso anno, hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2022 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, sempre al lordo degli oneri deducibili .
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne.

