Terreni espropriati nel 1971 Famiglia vince dopo 50 anni la causa contro il Comune

19 Luglio 2023

La controversia è stata portata avanti dagli eredi dei proprietari, deceduti L’amministrazione non ha mai pagato, nonostante due sentenze sfavorevoli

SCAFA. Ci sono voluti più di 50 anni per ottenere il dovuto, nonostante fossero intervenute delle sentenze del Tribunale amministrativo in favore dei proprietari di un appezzamento di terreno a Scafa espropriato dal Comune nel lontano 1971 con un’offerta di indennizzo ritenuta non congrua e quindi rifiutata, dando il via a una vicenda legale infinita.
Una battaglia conclusa solo qualche giorno fa dal legale della famiglia, l’avvocato Claudio Croce, che nei giorni scorsi ha definitivamente chiuso il contenzioso in favore dei proprietari che nel frattempo erano deceduti, lasciando agli eredi la pratica legale. La sentenza del Tar del 31 maggio 2019 aveva accolto le richieste dei ricorrenti, ma il Comune di Scafa non ha ottemperato a quella decisione e così il legale ha dovuto procedere, sempre davanti al Tar, con un giudizio di ottemperanza che si è concluso con la sentenza del 2 marzo 2022 favorevole agli eredi. Ma il Comune ha poi proposto ricorso in appello, definito il 16 maggio 2022 con la decisione dei giudici del Consiglio di Stato di respingere l’appello del Comune. Ma, ancora, anche dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, il Comune ha continuato a non pagare.
Quindi il Tar ha nominato un commissario ad acta che, con una perizia di stima, ha definitivamente indicato gli importi dovuti a titolo di «indennizzo per la perdita del diritto di proprietà» e a titolo di «indennizzo dovuto per l’occupazione illegittima del bene», come aveva sentenziato il Tar nel 2019. I terreni in questione (della famiglia Parisio) incidevano sul territorio di Scafa e confinavano con la linea ferroviaria Roma-Pescara.
Nel corposo carteggio tra le parti, i ricorrenti sono arrivati a quantificare il valore dei terreni sui 53 mila euro (basando la stima sul più probabile valore di mercato) mentre il Comune ha risposto con 2.400 euro, usando quale parametro un atto notarile del 2005 rinvenuto negli archivi comunali e relativo alla compravendita di terreni limitrofi. Ebbene, i giudici amministrativi hanno chiarito che la «quantificazione operata dal Comune appare all’evidenza elusiva di quanto statuito dal Tar poiché nella determinazione del valore di mercato si è tenuto conto solo di un atto di compravendita rinvenuto negli archivi comunali e riferito ad un periodo antecedente quello stabilito in sentenza, mentre la ricerca degli atti di compravendita di terreni con caratteristiche similari doveva avvenire più correttamente attraverso la ricerca degli atti pubblici di compravendita provenienti dagli archivi notarili e, in mancanza, attraverso dati acquisiti per il tramite dell'Osservatorio immobiliare in riferimento al periodo indicato in sentenza». Ma già nella prima sentenza del Tar del 2019 i giudici erano stati chiari, affermando che «nel caso in esame è incontestato che il Comune, dopo aver dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica realizzata, ha trasformato materialmente con propri interventi delle particelle di proprietà dei ricorrenti, destinandole a pubblica viabilità. I termini finali per il compimento dei lavori e delle espropriazioni sono decorsi senza che la procedura ablatoria in questione sia mai stata definita». E ancora i giudici hanno affermato che «nel comportamento tenuto dall’Amministrazione comunale, si rinvengono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto, ravvisandosi sia il compimento di un atto illecito, derivante dalla perdurante occupazione “sine titulo” dei terreni in proprietà della parte ricorrente, sia l’elemento psicologico della colpa, per la negligenza dimostrata nella mancata conclusione della procedura espropriativa, sia il nesso causale tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi».