Ticket, esenzione fino a dicembre

Sanità, c’è la proroga automatica del beneficio (scaduto ieri) per redditi bassi
PESCARA. Prorogata l’esenzione ticket per reddito: i codici saranno validi fino al 31 dicembre del 2021. Ma non è necessario recarsi al Distretto socio-sanitario per il rinnovo dell'esenzione né per ottenere l'attestato di esenzione. I codici di esenzione sono gestiti in modalità telematica e sono disponibili in automatico ai medici in fase di prescrizione attraverso la tessera sanitaria.
È stata Nicoletta Verì, assessore regionale alla Sanità, a darne ieri mattina comunicazione. Ricordiamo che l’esenzione è scaduta proprio il 31 agosto quindi andava prorogata. Ci riferiamo però esclusivamente al beneficio sanitario riconosciuto non sulla base di particolari patologia mediche ma al reddito del richiedente. Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:
1) I bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro (codice esenzione E01).
2) I cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico (codice esenzione E01).
3) I disoccupati, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale (codice esenzione E02). Nota bene: ai sensi del decreto legislativo numero 150 del 2015 (il cosiddetto job acts) non è più richiesto di recarsi al centro per l’impiego per richiedere lo stato di disoccupazione (che deve essere autodichiarato). Lo stato di disoccupazione e la Did (dichiarazione di immediata disponibilità) devono essere autodichiarati nello stesso modulo di autocertificazione per il rilascio dell’esenzione.
4) I titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico (codice esenzione E03)
5) I titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice esenzione E04).
Chi invece non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette.
Chi invece ritiene di avere diritto all'esenzione e non è presente negli elenchi del sistema Tessera sanitaria (Ts) può autocertificare la propria condizione senza recarsi allo sportello Asl, attraverso il servizio autocerticazione online disponibile sul Portale della Salute. (c.s.)

