«Tragedia di Rigopiano, la valanga era imprevedibile»

In 200 pagine il giudice Sarandrea spiega perché ha assolto 25 dei 30 imputati del processo La perizia non ha escluso il legame tra la scossa di terremoto e la distruzione dell’hotel
PESCARA. L'imprevedibilità dell'evento valanga è il tema centrale che guida le circa 200 pagine di motivazione della sentenza sul disastro di Rigopiano che il 23 febbraio scorso si chiuse con 25 assoluzioni e soltanto cinque condanne, di cui tre più strettamente legate alla tragedia del 18 gennaio del 2017, dove persero la vita 29 persone sotto le macerie dell'hotel di Farindola, spazzato via da una valanga. La valanga, dunque, era imprevedibile, ma le motivazioni, contro cui la procura farà appello (con il procuratore Giuseppe Bellelli e i sostituti Andrea Papalia e Anna Benigni), vanno persino oltre.
Il gup Gianluca Sarandrea, che ha giudicato i 30 imputati (rappresentanti di Regione, Provincia e Prefettura di Pescara e Comune di Farindola) con il rito abbreviato, scrive testualmente che: «La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, in quanto il principio di colpevolezza impone la verifica in concreto della sussistenza della violazione di una regola cautelare, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che tale regola violata mirava a prevenire, della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso».
È questo il primo passaggio significativo delle 200 pagine, per spiegare il perché di tante assoluzioni. E poi: «La responsabilità colposa non si estende dunque a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata agli specifici risultati che la norma stessa mira a prevenire». E prosegue affermando che «se in applicazione del criterio della concretizzazione del rischio emerge che l'evento causato è diverso da quello per la cui prevenzione la regola di diligenza, prudenza e perizia è stata posta, la responsabilità colposa è già a monte esclusa, sicchè del tutto superflua si presenterebbe la verifica dell'evitabilità dell'evento mediante il comportamento alternativo lecito».
CHE COSA SIGNIFICA.
Tutto ciò starebbe a significare che il rapporto di concausa, «oltre ogni ragionevole dubbio», tra la valanga e la scossa di terremoto che l’ha preceduta, non sarebbe stato dimostrato. Alla base della decisione del giudice c'è quindi la perizia dei quattro esperti del Politecnico di Milano da lui nominati, che insinua un dubbio fortissimo nel rapporto tra sisma e valanga. Ma non solo per questo motivo 25 dei 30 imputati sono stati assolti. Stando alla sentenza, infatti, non sarebbero neppure emerse le responsabilità dei singoli imputati e il loro collegamento con l'evento.
LA CARTA VALANGHE.
Anche sulla delicata questione della mancata realizzazione della Carta pericolo valanghe, che riguardava i rappresentanti della Regione coinvolti, torna il tema dell’imprevedibilità. Il giudice afferma che «la valutazione che deve compiersi al fine di riscontrare se vi sia stata la violazione di regole cautelari da parte degli imputati nel non aver sollecitato il Coreneva a estendere l'area su cui effettuare la Carta pericolo valanghe, deve necessariamente essere condotta sulla base di un esame ex ante, e pertanto non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area in questione: se ne deduce pertanto che debba escludersi che l'omissione degli imputati possa avere avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che hanno portato al crollo dell'hotel e al decesso e alle lesioni delle persone presenti».
IL DEPISTAGGIO.
L’assoluzione dell’ex prefetto, Francesco Provolo è, tra le tante, quella che ha maggiormente provocato la reazione dei familiari delle vittime. Ma, stando alla sentenza, Provolo è venuto a conoscenza della reale situazione di Rigopiano solo alla vigilia della tragedia. «Alcun addebito fino alla comunicazione da parte del direttore dell'hotel», scrive il giudice, «può essere mosso agli imputati Provolo, De Cesaris e Bianco, del tutto all'oscuro della situazione di allarme sulla strada provinciale 8 (quella che porta al resort)». E questo perché nessuno ne aveva parlato espressamente in sede di riunioni. «In alcun modo la condotta tenuta dagli imputati può assumere rilevanza nello sviluppo causale degli eventi che hanno portato ai decessi e alle lesioni subite dalle persone presenti nell'hotel Rigopiano al momento dell'impatto sulla struttura della valanga».
Anche sull'apertura in ritardo del Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs) e sulla convocazione del solo Comitato operativo della viabilità (Cov) la sentenza è chiara: «Anche se dovesse ritenersi non equiparabile il Cov al Ccs, concretamente istituito il giorno 18, l'attivazione di tale ente non avrebbe comunque garantito un esito positivo della vicenda visto che i componenti del Cov allargato sarebbero stati gli stessi del Ccs».
Per quanto riguarda l’ipotesi del depistaggio, in ordine alla consegna dei brogliacci con le richieste di aiuto del cameriere Gabriele D'Angelo, una delle 29 vittime, giunte in Prefettura la mattina della tragedia, il giudice evidenzia come nessuno mai chiese espressamente agli interlocutori della prefettura notizie circa quella telefonata. «Non c'è un solo elemento desumibile dalle indagini che induca a ritenere che sul foglio dove figura l'avvenuto strappo, vi fosse annotato proprio il numero di D'Angelo. Anche a voler superare tale aspetto, non risulterebbe comunque neppure lontanamente dimostrato chi fosse stato a conoscenza dell'avvenuta annotazione del numero di D'Angelo, poi soppresso, né chi avesse materialmente operato tale strappo, né infine chi avesse impartito tale ordine. Si tratta dunque di una ipotesi del tutto priva di aggancio probatorio con i fatti».
I CONDANNATI.
Le condanne più significative riguardano il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta (2 anni e 8 mesi), il dirigente della Provincia, Paolo D'Incecco, e il suo funzionario Mauro Di Blasio (3 anni e 4 mesi ciascuno), ma solo per questioni legate alla transitabilità dell'unica strada che portava all'hotel e unica via di fuga e alla omissione dell'ordinanza di inagibilità e di sgombero dell'hotel.
«Appare evidente», spiega il giudice, «come la chiusura della struttura e la sua evacuazione da parte non solo dei clienti ma anche dei dipendenti, costituiva una misura che avrebbe certamente evitato l'evento morte e lesione delle persone che erano al suo interno».
E sulla mancata transitabilità della strada, in capo a D'Incecco e Di Blasio, Sarandrea scrive: «Là dove il tratto di strada fosse stato libero dalla neve e dunque transitabile, tutte le persone presenti nella struttura, come hanno dimostrato ampiamente incolonnandosi con i propri veicoli per abbandonare il sito, avrebbero certamente lasciato la struttura per tempo, tanto da evitare l'impatto della valanga: dunque risulta oltremodo evidente come la cattiva gestione della strada sia da considerare un antecedente rispetto all'evento valanga».
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