Truffati dalle banche, come farsi risarcire in 180 giorni

23 Agosto 2019

CHIETI. Per oltre 700 clienti beffati dell’ex Carichieti l’attesa è finita. È infatti stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale 195 del 21 agosto scorso, il decreto del ministero dell'Economia e...

CHIETI. Per oltre 700 clienti beffati dell’ex Carichieti l’attesa è finita. È infatti stato pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale 195 del 21 agosto scorso, il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze per la presentazione delle domande di indennizzo del Fir (Fondo indennizzo Risparmiatori). A decorrere da ieri mattina, per i 180 giorni previsti dalla normativa, i risparmiatori in possesso dei titoli indennizzabili potranno presentare apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale informatico reso disponibile sul sito fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.
Sono indennizzabili le azioni e le obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate. È inoltre data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. In particolare per quanto riguarda i risarcimenti della azioni l'indennizzo è determinato nella misura del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
Per le obbligazioni subordinate, invece, l'indennizzo è determinato nella misura del 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.
Chi può fare la domanda? Hanno diritto all'indennizzo specifiche categorie di risparmiatori, i loro successori e familiari (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti. Nel dettaglio possono farlo: i risparmiatori in possesso dei titoli indennizzabili. I successori per causa di morte dei risparmiatori. Ed i familiari che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
La domanda dovrà essere compilata ed inviata unitamente agli allegati previsti esclusivamente in via telematica, dopo essersi registrati al portale. Attraverso lo stesso canale informativo, sarà peraltro possibile verificare successivamente lo stato dell'istruttoria della domanda.
Quando inviarla? La domanda di indennizzo potrà essere presentata, in via telematica e completa di tutta la documentazione prevista, a decorrere dal 22 agosto 2019, cioè da ieri, fino alla scadenza del sesto mese previsto dalla normativa.
Gli indennizzi infine verranno corrisposti secondo i piani di riparto approvati dalla Commissione tecnica nominata dal Mef. La legge del 30 dicembre 2018 numero145 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo Indennizzo Risparmiatori, chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Dal 1° luglio è on line il portale informativo del Fir.
Sul portale è possibile visualizzare - in modo facilmente fruibile - tutte le informazioni riguardanti l'iniziativa. Per tutti i soggetti interessati, sono disponibili le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di indennizzo e i documenti necessari da allegare. (c.s.)