Urbanistica, stop al cemento: una nuova legge dopo 40 anni

Sarà approvata a novembre: l’obiettivo da raggiungere nel 2050 è il consumo zero del suolo
L’AQUILA. Settanta pagine per 103 articoli: la nuova legge Urbanistica regionale che sostituisce la vecchia di 40 anni fa è approdata ieri mattina in Commissione Territorio presieduta da Manuele Marcovecchio.
Dagli anni del consumo del suolo e dei processi di espansione urbana alle nuove esigenze di salvaguardia dell’ambiente. L’inversione di tendenza è evidente già dal primo articolo della norma che, insieme alla legge di riordino della rete ospedaliera, è in cima alla lista del programma di fine mandato di Marco Marsilio. Al termine di quest’ultima fase, dedicata all’analisi degli emendamenti, la legge Urbanistica arriverà in Consiglio per essere approvata entro novembre.
STOP ALLA CEMENTIFICAZIONE
«Il contenimento del consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che preserva gli ecosistemi, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici».
L’incipit è molto chiaro: la legge dà lo stop alla cementificazione e si pone l'obiettivo del consumo di suolo a “saldo zero” da raggiungere entro il 2050. Ma l’edilizia non si ferma. È consentito infatti il consumo di suolo al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, per l’intero periodo di vigenza dello strumento urbanistico, «entro il limite massimo del quattro per cento della superficie complessiva del territorio urbanizzato a condizione che siano eseguiti interventi di desigillazione di pari misura all’interno del medesimo territorio urbanizzato».
LE POCHE ECCEZIONI.
Non concorrono alla costituzione del consumo di suolo, specifica la nuova norma, le opere pubbliche e quelle qualificate di interesse pubblico, gli interventi sul territorio rurale funzionali all'esercizio dell’attività agricola, gli interventi di edilizia residenziale sociale e infine i parchi urbani.
GLI OBBLIGHI.
Chi costruirà nuovi insediamenti abitativi dovrà anche rispettare le seguenti quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, in aggiunta alle aree destinate alla viabilità e alle fasce verdi ad esse perimetrali: «Per gli insediamenti residenziali, quaranta metri quadrati per ogni abitante insediabile; per gli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, cento metri quadrati per ogni ottanta metri quadrati di superficie totale; per gli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore al quindici per cento della superficie territoriale complessiva destinata a tali insediamenti».
NELLE CITTà.
Per favorire gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, la legge prevede misure incentivanti che possiamo suddividere in quattro casi.
A) Incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali: «All’interno del Piano urbanistico comunale (Puc), i Comuni possono prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento volumetrico massimo fino al quaranta per cento rispetto all’esistente.
Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un dieci per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A e di un ulteriore quindici per cento in caso di qualificazione energetica superiore alla classe A».
B) Incrementi di superficie per ampliamenti di edifici non residenziali: «All’interno del Puc i Comuni possono prevedere i casi e le condizioni per concedere un incremento massimo di superficie utile lorda fino al venti per cento di quella esistente. Il valore massimo della misura premiale è incrementato del dieci per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B e di un ulteriore dieci per cento qualora l'intervento realizzato abbia qualificazione energetica in classe A».
C) Modifiche destinazione d'uso: «Le modifiche di destinazione di uso sono ammissibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari».
D) Delocalizzazione delle volumetrie dei fabbricati: «È consentita l’integrale demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di fabbricati esistenti in zona agricola nello strumento urbanistico comunale e non più funzionali o ubicati in aree caratterizzate da dissesto idrogeomorfologico; in aree ad alta valenza paesaggistica o individuate come non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione comunale».
I COMUNI DELLA COSTA.
Lungo le coste marine, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di 200 metri dal demanio marittimo ovvero dal limite demaniale dei laghi. Lungo i corsi d'acqua, invece, l'edificazione al di fuori del perimetro del centro urbano è interdetta entro una fascia di 150 metri dalle sponde. E nel centro urbano entro una fascia di 10 metri dagli argini dei corsi d'acqua.
IL GRUPPO DI LAVORO.
Con il coordinatore Pierpaolo Pescara, direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, hanno lavorato alla stesura della legge Francesca Di Muro, direttore della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi, Anna Caporale, dirigente del Servizio Legislativo, Maria Laura Simeoni, Alta professionalità del Servizio Legislativo della Giunta, Andrea Liberatore, dirigente del Servizio pianificazione territoriale e paesaggio, Patrizia De Iulis, responsabile dell’Ufficio Pianificazione territoriale, Eligio Di Marzio, responsabile dell’Ufficio Paesaggio, Sabrina Cataldi, responsabile dell’Ufficio programmi, norme e programmi integrati, e infine i professionisti esterni Vincenzo Di Baldassarre, avvocato, e Marcello Borrone, architetto.
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