Vende lo stabilimento balneare ma nasconde i debiti: condannato

L’imprenditore Adamo Di Natale sotto accusa per truffa dopo la cessione del Sayonara di Tortoreto Non avrebbe rivelato al compratore uno scoperto tributario di oltre un milione di euro con il Fisco
PESCARA. L’accusa è aver mantenuto «il silenzio» su un debito di oltre un milione di euro con il Fisco: l’imprenditore pescarese Adamo Di Natale non avrebbe rivelato a un compratore «la grave situazione debitoria» di uno stabilimento balneare di Tortoreto messo in vendita. Per questo dettaglio, considerato «artatamente taciuto» durante la compravendita del locale simbolo della riviera teramana, il Sayonara, Di Natale è stato condannato per truffa a una pena di 8 mesi: l’imprenditore delle cerimonie – ex proprietario del Parco dei Principi, del bar Berardo e altri locali – avrebbe «tratto in inganno» l’acquirente, un altro noto pescarese, Francesco Savignano. È un caso intricato, ormai arrivato allo scoglio della Corte di Cassazione, tra caccia all’affare, cartelle dell’Agenzia delle entrate e presunta evasione fiscale con il sospetto di «un rapporto usurario».
Il locale di Tortoreto, così dice la sentenza della Cassazione, era stato ceduto nel 2018 «al prezzo di 340mila euro», un importo che pare inferiore al valore di mercato. Secondo la Cassazione, «il nucleo centrale della truffa» sarebbe «il silenzio sulla sussistenza di un debito tributario di oltre un milione di euro». E questo buco, afferma la Cassazione sulla base delle precedenti sentenze del tribunale di Pescara e della Corte d’Appello dell’Aquila, «era sicuramente noto a Di Natale». Ma l’imprenditore non ne avrebbe parlato con il compratore dello stabilimento: «Risulta essere artatamente taciuto sicché la passività», recita l’ultima sentenza, «è rimasta sconosciuta all’acquirente sino alla data del 31 agosto del 2018, quando l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Sayonara di Savignano la cartella di pagamento». In merito a quel debito, Di Natale, con una memoria presentata dall’avvocato Fernando Rucci, sostiene che «aveva ritirato la notifica dell’atto proveniente dall’Agenzia delle Entrate dopo il rogito» e, inoltre, che «l’acquirente aveva gestito lo stabilimento balneare per tre anni prima di sottoscrivere l’atto, sicché non poteva ignorare la situazione debitoria della società, anche se non risultante dal bilancio».
Ma, da una perizia contabile, dice la Cassazione, «era emerso che Di Natale aveva effettuato illecite compensazioni che, artificiosamente, erano riportate nelle scritture contabili». Nello stesso 2018 della vendita dello stabilimento, il caso dei rimborsi fiscali attraverso crediti inesistenti era stato al centro di un’indagine della guardia di finanza e della squadra mobile di Chieti con 12 arresti e 40 indagati, compreso Di Natale: attraverso pagamenti da uno o due centesimi, gli indagati, assistiti da due consulenti napoletani, avrebbero tentato di azzerare debiti milionari con il Fisco. E, nelle telefonate intercettate con i consulenti, Di Natale parla anche della cessione del Sayonara: «Sono in corso trattative», questo il riassunto sull’ordinanza di custodia cautelare, «per la cessione alla nota famiglia Savignano che richiedono documenti e aggiustamenti ovvero di “togliere le voci che creano problemi al bilancio”».
Ora, secondo la Cassazione, «anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo». Ma, secondo la versione di Di Natale, l’acquirente non avrebbe subito un danno: «L’attività», recita la memoria dell’imprenditore, «era stata venduta a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore, a causa del fatto che il ricorrente aveva contratto un debito con i Savignano di circa 300mila euro e l’attività era stata rivenduta al prezzo di 550mila, sicché non poteva dirsi che la persona offesa avesse patito un danno economico».
Per la Cassazione, però, «la consistenza del debito tributario modifica in modo significativo le condizioni contrattuali e consente di ritenere manifestamente infondate le allegazioni relative alla insussistenza del danno. Né la causa della vendita è stata chiarita da Di Natale, che non ha mai fatto espresso riferimento a un rapporto usuraio sottostante».

