Via le barriere architettoniche nei palazzi

20 Dicembre 2016

Modificati i due regolamenti che rendevano inattuabili i progetti negli edifici costruiti prima del 1989

PESCARA. Con una delibera approvata ieri in Consiglio comunale sarà possibile, negli edifici realizzati prima del 1989, l’abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di ascensori e piattaforme elevatrici nei vani scala. Con il provvedimento, approvato con i voti della maggioranza, sono stati modificati il regolamento comunale Igiene e Sanità Pubblica ed Ambientale e il regolamento Edilizio comunale.

Da tecnici e cittadini, ha spiegato l’assessore all’Edilizia Loredana Scotolati, ci è stata rappresentata la grave situazione esistente in edifici costruiti prima del 1989, anno in cui venne emanata la normativa per l’abbattimento delle barriere e in cui, per ubicazione del fabbricato e conformazione del vano scala, non risulta possibile realizzare un ascensore dentro e fuori il fabbricato. Una possibile soluzione sarebbe stato il montaggio di un’apparecchiatura o montacarichi per consentire il ricavo di uno spazio attraverso il taglio delle scale, ampliando così il distacco fra le rampe. Sono anche stati presentati progetti finalizzati alla realizzazione di tali interventi, tuttavia non ammissibili per contrasto con i due Regolamenti comunali che imponevano una larghezza minima di rampe e pianerottoli pari a 1,05 metri lineari (questo il Regolamento Edilizio Comunale) e larghezza minima delle rampe pari a 1,20 (per il Regolamento Igiene e Sanità). Tali misure non consentono nemmeno la soluzione con il montacarichi ricavato col il taglio delle scale. La questione era già da tempo all’attenzione degli uffici e risultava di difficile soluzione anche in conseguenza di un parere della Asl, contrario ad un’ipotesi di riduzione della larghezza minima delle rampe delle scale. La delibera approvata in Consiglio modifica gli articoli dei regolamenti, consentendo per i soli fabbricati antecedenti il 1989 una deroga alla larghezza minima delle scale. Deroga consentita solo se non ci sono le condizioni per risolvere altrimenti la situazione e se il fabbricato non è oggetto di interventi di ristrutturazione totale.