Vince il ricorso contro la bocciatura

Studente del Classico era stato respinto un anno fa. Il Tar: registri in disordine
PESCARA. «Un rilevante numero di cancellature, di voti modificati e di voti non riportati sui registri di classe», come recita il verdetto dei giudici, è la buccia di banana su cui scivola il liceo classico D’Annunzio nel braccio di ferro con i genitori di uno studente, bocciato un anno fa al terzo anno e “riabilitato” in corsa dopo l’intervento del Consiglio di Stato, quello successivo della stessa scuola e ora del Tribunale amministrativo.
La sentenza, non la prima del genere, ma catalogabile nel reparto “rarità” visti i numerosi precedenti sfavorevoli agli studenti respinti, bacchetta, in particolare, la «mancata tempestiva determinazione» da parte del collegio dei docenti dei criteri di svolgimento degli scrutini finali, fissati solo il 16 maggio 2013, in prossimità della fine dell’anno e non contenuti nel Piano dell’offerta formativa. Criteri, peraltro, ai quali il consiglio di classe non si è attenuto.
La scuola, il 13 giugno 2013, aveva deliberato la “non ammissione” dello studente al secondo liceo «per le gravi e diffuse carenze evidenziate nella preparazione, tali da precludere il possesso degli strumenti indispensabili per affrontare gli studi nell’anno successivo». Il Tar, al quale i genitori del ragazzo avevano fatto ricorso, aveva disposto nuovi atti istruttori a carico dell’istituto, ma il 30 luglio successivo il consiglio di classe aveva confermato la bocciatura dello studente.
A settembre, prima dell’inizio delle lezioni, il Tar aveva accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti del liceo - riconoscendo che il danno era grave e non riparabile - e aveva ammesso “con riserva” il ragazzo (che nel frattempo ha cambiato scuola ottenendo buoni risultati) alla classe successiva.
Quest’ultima decisione, però, era stata annullata a dicembre dal Consiglio di Stato, che aveva accolto in parte l’appello del ministero dell’Istruzione, vincolando la “promozione” a un provvedimento del consiglio di classe che, di fatto, contraddicesse il provvedimento della bocciatura.
A quel punto – era il 28 febbraio scorso - la scuola aveva proceduto all’ennesimo riesame della posizione dello studente e ne aveva deliberato l’ammissione alla classe successiva «con riserva di eventuale diversa determinazione all’esito del giudizio pendente davanti al Tar».
La palla è tornata dunque nella metà campo dei giudici amministrativi, competenti in realtà solo ad annullare l’eventuale giudizio negativo, dal momento che il potere di ammettere uno studente alla classe successiva è di competenza dell’autorità scolastica.
Nella sentenza depositata pochi giorni fa, i giudici hanno ricordato come ogni alunno abbia diritto a una «valutazione trasparente e tempestiva», che le valutazioni debbono essere coerenti con il piano dell’offerta formativa e che il collegio dei docenti deve preventivamente definire «modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione», inseriti nello stesso piano.
Ma quei criteri - ed ecco il passaggio che ha consentito al ricorso dello studente di fare breccia - nella parte relativa alla “non ammissione” e alla “sospensione del giudizio”, per la loro genericità non assicuravano - nel caso del ragazzo - omogeneità, equità e trasparenza della valutazione «anche in relazione alla evidente non corretta tenuta dei registri da parte di alcuni docenti». Di qui, l’annullamento della duplice bocciatura disposta la scorsa estate dal liceo.
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