«I PRECEDENTI ISPIRANO FIDUCIA»

di GIUSEPPE TAMBONE* La possibilità per il Teramo di riabbracciare il professionismo sta tutto in una battaglia sul filo del diritto che, supportata da utili elementi documentali, possa far apparire...
di GIUSEPPE TAMBONE*
La possibilità per il Teramo di riabbracciare il professionismo sta tutto in una battaglia sul filo del diritto che, supportata da utili elementi documentali, possa far apparire insufficiente il grado di valutazione svolto dal Tribunale Federale Nazionale per accertare la responsabilità del presidente Campitelli e quindi, attraverso, la responsabilità diretta, quella del club. Senza dilungarsi troppo su tutti quei riferimenti giurisprudenziali che i difensori avranno certamente richiamato nelle memorie presentate al collegio di appello, si può ritenere che il quadro accusatorio prima di essere contestato nei suoi elementi documentali (nel caso di specie testimonianze ed intercettazioni telefoniche) deve essere modificato nella sua ottica valutativa. Nel dispositivo il Tribunale federale nazionale fa riferimento ad una responsabilità per cui «è sufficiente un grado di certezza inferiore (rispetto a quello richiesto dal diritto penale) ottenuto sulla base di gravi indizi, precisi e concordanti», attingendo ad una giurisprudenza ricorrente ma non ancora consolidata a tal punto da non lasciare interpretazioni alternative se non evolutive. Che tipo di certezza? La stessa Corte Federale che giudicherà il Teramo, esaminando la posizione del ct Conte tre anni fa, evidenziò la necessità di «acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito», richiamando a sua volta il Tnas del Coni (casi Amodio/Juve Stabia e Saverino, entrambi del 2012, e Mauro del 2011). Proprio il Tnas nel caso-Conte ritenne che «l'accertamento deve fondarsi non già sulla posizione ricoperta dal ricorrente nell'ambito del sodalizio sportivo ("non poteva non sapere" ndr) ma sulla oggettiva commissione di un fatto illecito di cui lo stesso abbia percepito soggettivamente l'antigiuridicità». Un po' il caso in questione o no?
Il vero focus sarà quindi sul grado di «ragionevole certezza» che il nuovo collegio attribuirà agli indizi utilizzati in primo grado. L'incolpazione per responsabilità diretta non regge se viene meno la ragionevolezza dei tre pilastri che hanno sorretto il giudizio del Tfn: la testimonianza dinanzi alla Squadra mobile di Catanzaro di Barghigiani che dice di aver visto il presidente in carne ed ossa (ma Cenicola che era con lui non ne fa menzione); l'intercettazione in cui Di Giuseppe dice di essere «a Campitelli» quando darebbe l'ok all'operazione (azienda? uffici? una località? non è detto che sia "in presenza"); il buco temporale di oltre un'ora che è stato sostanzialmente confermato dalle testimonianze di parte.
Rispetto al primo grado le modalità di svolgimento del giudizio non cambieranno granchè davanti ad un collegio di "giudici" (ma non tutti ex magistrati) di esperienza ed affidabilità, che andranno interessati solo con poche ma focalizzate questioni, quelle dirimenti sul piano giuridico e documentale.
Se dovessero andare a segno questi obiettivi, potrebbe cadere la responsabilità diretta grazie ad una interpretazione della Corte che, in fin dei conti, sarebbe addirittura conservativa, un “continuum" rispetto a precedenti orientamenti espressi nelle richiamate pronunce. Resterebbero in ballo le valutazioni sulle responsabilità oggettiva e presunta, assorbite (ma non eliminate!) facendo ricorso a criteri di equità nel primo verdetto. A vantaggio del club teramano, in tal caso, potrebbero andare eventuali successi colti da altre difese nel ridimensionare oppure addirittura cancellare il coinvolgimento degli altri tesserati: dal peso di tali penalizzazioni, di natura oggettiva e presunta, infatti si andrebbe a valutare la soglia di 5 punti sull'Ascoli, la linea di confine con la B.
La "coralità" difensiva è mancata in primo grado. I tanti soggetti coinvolti si sono tutti chiusi a riccio. Ognuno poteva essere testimone credibile. E se qualcuno, ad onor del vero ovviamente, avesse potuto "escludere" la posizione dei due presidenti? Se ne sarebbero giovati i club in primis, ma senza la loro presenza (del resto coinvolti solo finora da indizi e collegamenti logici) l'intero quadro avrebbe dato maggior risalto alle finalità di scommesse, in una traslazione che, in ottica penale, avrebbe alleggerito tante posizioni.
L'appello sarà occasione importante anche per L'Aquila per "saggiare" la possibilità di far passare, in termini di punti e di ammende, una posizione di "non punibilità" del club, per lo meno per le gare a cui è estranea (rischio tre punti ciascuna). La Corte in passato, pur confermando l'intangibilità della responsabilità oggettiva, ha riconosciuto importanti attenuanti ai club (Albinoleffe e Puteolana) ma solo nei casi in cui sono stati coinvolti "a perdere" da tesserati infedeli. Possono, in chiave evolutiva, tali attenuanti essere applicate anche ai club in occasione di attività che riguardano solo la sfera delle scommesse?
Per ammorbidire le conseguenze, non è da escludere un atteggiamento collaborativo, che non significa ovviamente delatorio.
. *esperto di diritto sportivo
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