A processo per calunnia, assolto

Silvi, un 51enne accusato di aver denunciato per minacce il rivale in amore
SILVI. Accusa il rivale in amore di averlo minacciato con un manganello, finisce a processo per calunnia e viene assolto. Protagonista un 51enne di Silvi assolto dal giudice monocratico Domenico Canosa perché il fatto non costituisce reato. Per l’uomo il pm d’udienza aveva chiesto la condanna a due anni.
L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Del Vecchio, era finito a processo per fatti avvenuti nel 2016. Secondo l’accusa aveva presentato una denuncia ai carabinieri accusando l’altro, «pur conoscendone l’innocenza», di averlo minacciato brandendo nei suoi confronti un manganello lungo circa 40 centimetri. Nel corso dell’istruttoria è emerso che i rapporti tra i due, all’epoca dei fatti, erano tesi per via della relazione sentimentale che la parte offesa aveva avviato con la ex moglie dell’imputato. È stato ricostruito che la sera dei fatti la persona offesa e l’imputato abbiamo avuto una discussione in prossimità della vettura del primo e che quest’ultimo,nell’occasione, abbia spostato il bloccasterzo dal sedile anteriore al cofano dell’auto. Scrive il giudice nelle motivazioni: «Ai fini dell’integrazione del reato di calunnia è richiesto un elemento soggettivo particolarmente stringente, atteso che non assume alcun rilievo la forma del dolo eventuale in quanto la formula normativa “taluno che egli sa innocente” risulta particolarmente pregnante ed indicativa della consapevolezza certa dell’innocenza dell’incolpato. Di conseguenza “chi denuncia una persona con il dubbio circa la commissione del fatto-reato da parte dello stesso non può poi essere punito per calunnia se il soggetto accusato è innocente. Perchè tecnicamente manca l’elemento soggettivo. Il dolo del reato di calunnia, infatti, va escluso nel caso in cui un soggetto abbia plausibilmente e ragionevolmente agito nella consapevolezza di incolpare qualcuno senza, però, avere la certezza dell’innocenza della persona accusata». E così precisa: «Può sostenersi che la distanza che separava i due uomini non fosse idonea a far comprendere con esattezza all’imputato la natura non offensiva dell’azione posta in essere dall’altro nè, tantomeno, di individuare quale fosse l’oggetto da lui usato».(d.p.)
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