Teramo

Acqua Gran Sasso, non ci sono colpevoli: le assoluzioni sono definitive

28 Luglio 2026

L’inchiesta sull’emergenza potabilità del 2017. Nessun ricorso dalla Procura. Irrevocabile la sentenza per gli imputati. La presidente Ruzzo: "Chiusa pagina importante"

TERAMO. Una sentenza che separa definitivamente il passato dal futuro e plasma la verità processuale dei fatti a distanza di quasi dieci anni dagli stessi. Perché é un verdetto di primo grado ora diventato definitivo quello che – dieci mesi fa – ha assolto con la formula più ampia del fatto non sussiste i dieci imputati tra ex vertici di Infn, Strada dei Parchi e Ruzzo Reti al termine del maxi processo per il pericolo di inquinamento dell’acqua del Gran Sasso.

I termini stabiliti per eventuali ricorsi sono scaduti: le 280 pagine di motivazioni della giudice Claudia Di Valerio non sono state impugnate dalla Procura. I pm Greta Aloisi, Davide Rosati e Stefano Giovagnoni al termine della requisitoria avevano chiesto condanne a un anno e otto mesi per ciascuno degli imputati per il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, l’unica ipotesi di reato rimasta dopo che la prescrizione ha falcidiato gli altri capi del testo unico ambientale.

Dopo decine di udienze, il tribunale teramano ha stabilito l’assenza di prove scientifiche che dimostrino il pericolo concreto di inquinamento delle acque sotterranee e l’impossibilità di esigere comportamenti alternativi dagli imputati. La sentenza ha chiarito, con un pronunciamento che ha tratto linfa da svariati pronunciamenti della Cassazione, che il reato di pericolo di inquinamento ambientale richiede la dimostrazione di un pericolo concreto, basato su una probabilità scientificamente apprezzabile che l’evento dannoso si verifichi. E questo nel corso del processo non è mai stato dimostrato. Il maxi processo è nato dall’inchiesta aperta nel 2017 quando scoppiò l’emergenza legata a un problema di potabilità dell’acqua il cui uso venne bloccato per svariati giorni in 32 comuni del Teramano. Così ha motivato la giudice alle pagine 232 e 233: «Partendo, secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità, dall’evento rappresentato dal pericolo di inquinamento delle acque sotterranee, occorre stabilire se la condotta consistita nel mantenere in esercizio di Laboratori di fisica nucleare e le gallerie autostradali potesse far prevedere il verificarsi di esso e se vi fossero cautele idonee a prevenirne l’insorgenza. Seguendo l’insegnamento della Suprema Corte, anche a voler ritenere in sè prevedibile il pericolo di inquinamento della falda per il fatto stesso della presenza di tali infrastrutture all’interno del massiccio, misure idonee a evitare l’evento potrebbero in via astratta ravvisarsi nel divieto di impiego di sostanze inquinanti, nella puntuale regolarizzazione degli adempimenti amministrativi connessi all’autorizzazione dell’attività, nella scrupolosa gestione dei residui e scarti dell’attività, nella leale collaborazione con l’autorità preposta alla tutela dell’ambiente, nell’adozione di misure di contenimento in caso di incidente». Cautele che, ha evidenziato la giudice nelle pagine di motivazioni, sono state rispettate. «Ebbene, si tratta di cautele che sia i Laboratori, sia Strada dei Parchi hanno osservato nel periodo di interesse», ha scritto, «quanto ai primi è emerso che le sostanze nocive, contenute negli esperimenti in corso, erano da lungo tempo presenti e che, dopo il 2012 non erano più state introdotte sostanze pericolose. Gli esperimenti suddetti, inoltre erano circondati da cordolatura che permetteva l’isolamento di eventuali perdite; più in generale i liquidi presenti nella sale dei Laboratori (ricondotte a risalita di acqua di falda) erano recuperati e smaltiti come rifiuti. I laboratori, inoltre, hanno attuato un fattivo confronto con le autorità di controllo, richiedendo un parere all’istituto superiore di sanità. Strada dei Parchi, per parte sua ha parimenti mantenuto un costante dialogo con le autorità amministrative di controllo, preannunciando l’avvio di lavorazioni potenzialmente pericolosi e prevedendo una scrupolosa procedimentalizzazione delle fasi più sensibili dell’attività, nonchè ha predisposto misure di salvaguardia onerose ed efficaci».

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