Azioni ex Tercas, clienti risarciti dalla data d’acquisto dei titoli

14 Giugno 2024

La Corte d’appello accoglie il ricorso di altri dieci risparmiatori contro un’ordinanza di primo grado I giudici: «Vanno rimborsate le somme investite tenuto conto degli eventuali utili andati persi»

TERAMO. Oggi, dopo un orientamento giurisprudenziale che appare consolidato soprattutto in secondo grado, ci sono le sfumature a fare la differenza. Che in una sentenza sono sempre sostanziali. E mai come nel caso delle azioni ex Tercas declinano le vite di centinaia di risparmiatori che, all’epoca dei fatti, da un momento all’altro si ritrovarono in mano titoli senza più valore. In questi anni numerose sentenze (anche se manca ancora il pronunciamento della Cassazione) hanno stabilito che da parte dell’allora banca non ci fu adeguata e corretta informazione così come previsto dalle normative condannando l’istituto di credito a risarcire i danni.
E proprio nell’ambito di questo orientamento ormai consolidato si inserisce per la prima volta un elemento destinato a fare nuova giurisprudenza: la Corte d’appello dell’Aquila con una sentenza di maggio nell’accogliere il ricorso di altri dieci risparmiatori e ribaltare la sentenza di primo grado stabilendo ancora una volta il principio della mancata e adeguata informazione dei clienti sui rischi dell’operazione, ha stabilito che il risarcimento (circa 100mila euro complessivi) dovrà prevedere una rivalutazione monetaria a partire dal 2006, ovvero dalla data della sottoscrizione dei titoli. «Sulla somma oggetto di risarcimento danni e quindi debito di valore», si legge nella sentenza, «risulta dovuta e da conteggiarsi la rivalutazione, oltre interessi di misura legale, dalla data dei rispettivi acquisti, data di verificazione del danno, all’effettivo saldo». Il che, per i risparmiatori (tutti assistiti dagli avvocati Renzo Di Sabatino e Massimo Cerniglia per Federconsumatori che da tempo segue la vicenda) si traduce in una nuova vittoria. Anche in questo caso i fatti contestati risalgono a prima del commissariamento Tercas del 2012 e, di conseguenza, a prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. Scrivono i giudici (collegio presieduto dalla giudice Barbara Del Bono, a latere Francesca Coccoli e Mariangela Fuina): «Al riguardo deve osservarsi come la prova del danno e del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno possa ricavarsi presuntivamente dalla perdita delle somme investite, in tutto e in parte, tenuto conto degli eventuali utili (dividendi o vendita) nel frattempo prodotti dall’investimento, dovendo in caso di inadempimento degli obblighi dell’intermediario presumersi il nesso di causalità tra comportamento inadempiente e danno sofferto dall’investitore. In particolare la Suprema Corte sul punto ha chiarito che in tema di intermediazione finanziaria, il riscontrato inadempimento della banca agli obblighi di adeguata informazione ingenera una presunzione legale di sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno patito dall’investitore suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario. Deve escludersi, infine, un concorso di colpa degli attori nella causazione del danno, eccepito dalla convenuta, poichè la mera sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza, senza che la stessa sia stata concretamente spiegata dall’intermediario e compresa dall’investitore, non può essere qualificata qualche condotta negligente, idonea a comportare un concorso di colpa dell’investitore».