Azioni ex Tercas, il tribunale: «I risparmiatori vanno risarciti»

Accolti altri undici ricorsi presentati dopo l’azzeramento dei titoli per oltre 300mila euro complessivi Il giudice: «I clienti non sono stati adeguatamente informati dei vari rischi esistenti prima dell’acquisto»
TERAMO. È un’altra sentenza, certosina e destinata a fare nuova giurisprudenza, a sancire il risarcimento per undici piccoli risparmiatori teramani che avevano acquistato azioni ex Tercas e che sono rimasti senza niente dopo il loro azzeramento del 2014. Il tribunale ha stabilito che dovranno essere risarciti dall’istituto (oggi Banca Popolare di Bari) perché all’epoca non furono adeguatamente informati dei rischi. I fatti contestati risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolare di Bari. I risarcimenti vanno da 20 a 50mila euro, per un totale di oltre 300mila euro. La nuova sentenza segue quella di qualche mese fa di un altro magistrato: entrambe rappresentano una svolta per centinaia di risparmiatori, non solo teramani, che si sono rivolti al tribunale dopo aver visto azzerati i risparmi di una vita.
Il giudice civile Mariangela Mastro ha accolto i ricorsi presentati dai risparmiatori che si sono rivolti a Federconsumatori e che sono stati assistiti dagli avvocati Massimo Cerniglia e Renzo Di Sabatino. Accolte le tesi dei legali che hanno sostenuto come l’istituto bancario, prima dell’acquisto delle azioni, non avesse fornito tutte le necessarie e complete informazioni sui titoli e non avesse indicato in modo specifico i motivi per cui le azioni non erano adeguate al profilo di rischio medio basso dei risparmiatori. Secondo il giudice gli obblighi informativi in merito ai titoli non potevano essere ricavati solo dai prospetti informativi consegnati all’atto dell’acquisto dei titoli, ma dovevano essere forniti anche oralmente sempre all’atto dell’acquisto così come previsto dal regolamento Consob. E non solo. Nell’elencare normative e pronunciamenti della Suprema Corte il giudice così ha scritto: «La dichiarazione sottoscritta dagli investitori non può in alcun modo valere a ritenere adempiuto l’onere informativo incombente alla banca poiché a fronte di una contestazione di inadempimento specifica formulata dagli attori – in ordine alla mancata informazione sulla rischiosità intrinseca all’acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati – la banca non ha dimostrato (né ha articolato specifici mezzi di prova al riguardo) di aver fornito al cliente una informativa specifica e contestualizzata rispetto all’operazione di investimento di cui trattasi, dovendosi affermare – di contro – che le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere ai clienti, su moduli prestampati, non possano condurre ad affermare l’avvenuto adempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario».
E ha precisato: «Deve osservarsi che la banca non abbia dimostrato il corretto adempimento dell’obbligo di diligenza sulla stessa gravante, se non sulla base del semplice riscontro documentale, nell’ordine scritto di acquisto dei titoli, della dizione “trattasi di operazione inadeguata”: la banca non ha dimostrato in giudizio di aver fornito ai clienti una informativa specifica e personalizzata, sullo specifico profilo dell’elevata rischiosità degli investimenti in azioni cosiddette “illiquide” in quanto non quotate in mercati regolamentati».
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