Azioni ex Tercas, timori tra i clienti danneggiati

TERAMO. La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas. Ma le sentenze spesso possono essere capitoli separati di storie giudiziarie che percorrono strade parallele che...
TERAMO. La cronaca giudiziaria continua a declinare la vicenda delle azioni ex Tercas. Ma le sentenze spesso possono essere capitoli separati di storie giudiziarie che percorrono strade parallele che a volte si sfiorano, a volte si sovrappongono, confliggono nelle valutazioni e nei pronunciamenti finali. Spesso divergenti su argomenti uguali. Come succede per le decine di risparmiatori che hanno chiesto il risarcimento danni per la vicenda delle azioni ex Tercas. Tutte le sentenze civili che fino ad oggi sono state pronunciate da diversi giudici del tribunale teramano hanno condannato l’istituto bancario a risarcire i danni perché non avrebbe adeguatamente informato gli allora clienti sui rischi. A queste, però, di recente si è aggiunto un altro pronunciamento di natura opposto: ovvero il ricorso di un risparmiatore è stato respinto perché, secondo il giudice, l’istituto di credito ha adeguatamente informato dei rischi. Sentenza, quest’ultima, che ha creato allarme tra i tantissimi che hanno ricorsi pendenti. I fatti risalgono al 2006, prima del commissariamento del 2012 e prima dell’ingresso della Banca Popolari di Chieti: all’epoca centinaia di risparmiatori da un momento all’altro si ritrovarono in mano titoli senza più valore. Va detto che l’anno scorso, dopo svariati pronunciamenti di primo grado a favore dei risparmiatori, c’è stata la prima sentenza della Corte d’appello dell’Aquila a confermare i risarcimenti di 260mila euro decisi dal tribunale teramano per quattro ricorrenti, che anche per i giudici di secondo grado non sarebbero stati adeguatamente informati dalla banca sui rischi delle operazioni, e a stabilire che il termine per la prescrizione è di 10 anni. Aprendo così la strada a nuovi ricorsi.
Anche secondo i magistrati d’appello, infatti, «è mancata la prova positiva del corretto adempimento da parte dell’istituto di credito agli obblighi informativi posti a suo carico». Un punto ben argomentato dai giudici dell’Aquila (presidente del collegio Barbara Del Bono, a latere Mariangela Fuina e Augusta Massima Cucina) che così hanno scritto nella sentenza: «Alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli appellati all’atto della sottoscrizione dei moduli d’ordine né nei precedenti documenti in forza alla duplice considerazione che i documenti sottoposti all’attenzione degli investitori sono moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti quelle clausole di stile alle quali il giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza impugnata né, in ogni caso, può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex articolo 1227 cc allorquando risulti accertata, come nel caso de quo, la violazione degli obblighi informativi».(d.p.)
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