Barriere stradali danneggiate Il pm: attentato alla sicurezza

Automobilista ferito nella macchina finita nella scarpata: indagati tre dipendenti della Provincia La Procura: «Gli addetti hanno omesso di effettuare interventi necessari sul guard rail protettivo»
TERAMO. La Cassazione, anche a sezioni unite, lo ha sancito più volte: gli enti gestori delle strade sono responsabili della sicurezza di chi le percorre. E anche se il quotidiano è fatto di casse al verde e di amministrazioni ormai sempre con meno fondi per la manutenzione costrette a inseguire le emergenze, periodicamente ci sono inchieste a ricordare il pronunciamento della Suprema Corte. L’ultima è quella appena chiusa dal pm Laura Colica che ha indagato tre dipendenti della Provincia (con funzioni diverse) per attentato alla sicurezza dei trasporti.
Il caso è quello di un incidente avvenuto nel maggio del 2020 sulla strada provinciale 47, nel territorio di Cortino, con una macchina finita in un burrone e con l’automobilista ferito. L’accusa ipotizzata dalla Procura è quella di non aver garantito interventi di manutenzione sulle barriere protettive, i guard rail. Per questo l’autorità giudiziaria, oltre all’accusa di lesioni personali colpose, contesta ai tre anche quella di attentato alla sicurezza dei trasporti. Così si legge a questo proposito nell’avviso di conclusione delle indagini: «Omettendo colposamente di effettuare interventi di manutenzione della barriera protettiva al chilometro 19 in molti punti disancorata dal terreno, danneggiata e apposta su un cordolo di cemento ammalorato, ponevano in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti». L’automobilista, nel percorrere quella strada, aveva perso il controllo del mezzo, era finito contro la barriera ammalorata che quindi non aveva bloccato la vettura e poi era rotolato in un piccolo burrone riportando varie fratture. Va detto che di recente, soprattutto nel civile, ci sono stati svarianti pronunciamenti giuridici sulla sicurezza delle strade e la correlazione con la manutenzione a carico degli enti gestori. Una recente sentenza della Cassazione, a sezioni unite, calando nella fattispecie concreta l’orientamento giurisprudenziale ha stabilito che «deve affermarsi la sussistenza di responsabilità ex articolo 2051 codice civile a carico dell’ente gestore e la ricorrenza di nesso di causalità tra l’insidia stradale e l’evento dannoso».
Dopo l’avviso di conclusione della Procura ora sarà il gup a decidere se rinviare i tre a processo o disporre il non luogo a procedere. I tre sono assistiti dagli avvocati Renzo Di Sabatino e Antonello Di Biagio.
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