Buche nell’asfalto La Provincia deve risarcire i danni

Il giudice di pace accoglie il ricorso di un automobilista «L’ente gestore è responsabile della sicurezza»
TERAMO. La Cassazione, anche a sezioni unite, lo ha sancito più volte: gli enti gestori delle strade sono responsabili della sicurezza di chi le percorre. E anche se il quotidiano è fatto di casse al verde e di amministrazioni ormai senza più fondi costrette ad inseguire le emergenze, periodicamente ci sono sentenze di condanna che ricordano il pronunciamento della Suprema Corte. L’ultima è quella di qualche giorno fa di un giudice di pace del tribunale di Teramo che ha condannato la Provincia a risarcire i danni (circa 4mila euro) all’automobilista (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) finito prima in una buca piena d’acqua di una strada provinciale, nel territorio di Notaresco, e poi contro un muro. Danni così ingenti che ha dovuto cambiare macchina.
Scrive il giudice di pace Angela Speranza, ricordando la Cassazione: «La circostanza relativa al manto stradale dissestato e non segnalato risulta provata dalle fotografie e dalle testimonianze rese nonchè dal rapporto degli agenti di polizia stradale intervenuti sul luogo del sinistro. Il nesso causale tra il danno e l’evento emerge dalla prova testimoniale svolta a mezzo dei testi nonchè del rapporto della polizia stradale. Calando quindi nella fattispecie concreta l’orientamento giurisprudenziale trattandosi di una strada provinciale, in forza di quanto innanzi chiarito in ordine all’attuale prevalente orientamento giurisprudenziale, deve affermarsi la sussistenza di responsabilità ex articolo 2051 codice civile a carico della Provincia e la ricorrenza di nesso di causalità tra l’insidia stradale e l’evento dannoso». Il giudice, nella sua sentenza, ha evidenziato anche un concorso di colpa del danneggiato. «Il dissesto del manto stradale riguardava ampia parte della strada percorsa tale da non poter sfuggire all’occhio attento del conducente verificandosi l’evento alle ore 9.35 in piena visibilità diurna», scrive, «nè il danneggiato può invocare la mancata conoscenza della zona in quanto abitante a circa 3-4 chilometri dal luogo in cui si è verificato l’incidente».
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