Buoni fruttiferi, Poste condannate

16 Febbraio 2019

Nereto, il tribunale accoglie il ricorso di un risparmiatore sul taglio degli interessi

NERETO. Le Poste devono riconoscere gli interessi dei buoni fruttiferi stabiliti all’atto della sottoscrizione e non quelli successivamente determinati. A confermarlo il tribunale di Teramo, che ha sancito il diritto di un risparmiatore, in merito a 3 buoni fruttiferi di 2milioni di lire ciascuno sottoscritti a settembre 1986, a riscuotere gli importi riportati nella tabella posta sul retro dei buoni e non gli inferiori rendimenti dichiarati dalle Poste, affermando, quindi, la prevalenza di quanto riportato sul documento postale rispetto alle modifiche apportate dal decreto Goria-Gava. Il risparmiatore, erede dei sottoscrittori dei buoni, alla scadenza di questi ultimi si era recato presso le Poste dove aveva ricevuto la notizia che gli sarebbe stata liquidata solo la metà dell’importo riportato dietro i buoni fruttiferi. A quel punto si è affidato agli avvocati Annalisa Chiarini e Daniele Capuani, che hanno citato in giudizio le Poste, con il tribunale di Teramo che ha dichiarato l’azienda inadempiente rispetto al rimborso, condannandola a corrispondere, in favore dell’erede dei titolari dei buoni, la somma complessiva di 79mila euro, compresi interessi ed oneri vari, a fronte dei 38mila che gli erano stati inizialmente riconosciuti dalle Post.
Nella sentenza il giudice ha evidenziato come i buoni fruttiferi recassero una dicitura che specificava al possessore, con esattezza, l’importo che gli sarebbe stato corrisposto a seconda dell’anno in cui sarebbero stati presentati all’incasso. E nulla avrebbe rilevato quanto sostenuto dalla controparte, secondo la quale i buoni sarebbero stati emessi con un errata stampigliatura. Per il tribunale, infatti, come si legge nella sentenza, rispetto ai buoni postali fruttiferi «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore è destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti».
Alex De Palo
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