Chiede il reddito da detenuto Il giudice: «Assolto, non sapeva»

Un 47enne teramano accusato di indebita percezione dell’indennità di cittadinanza per nove mesi Il tribunale: «Non era più in cella ma aveva il divieto di dimora, la domanda presentata da terzi»
TERAMO. Il reddito di cittadinanza è stato abolito, ma i processi per indebita percezione continuano. Perché, come ha stabilito la Cassazione, la condotta per il 2023 conserva rilevanza penale. In questo caso si tratta di un 47enne teramano finito a processo per aver indebitamente percepito il reddito per 9 mesi (1.900 euro) perché, secondo l’accusa, quando lo ha chiesto non ha dichiarato di essere detenuto in carcere e quando lo ha percepito era sottoposto a un’altra misura .
Al termine del processo il giudice lo ha assolto con la formula del fatto non costituisce reato. Nell’istruttoria è stato accertato che al momento dell’effettiva percezione l’uomo non era più in carcere ma sottoposto alla misura del divieto di obbligo , che la domanda è stata presentata tramite un patronato, che l’imputato non ha mai avuto la percezione dell’irregolarità. Ovvero quello che nel linguaggio giuridico è il dolo. «L’imputato», scrive il giudice Emanuele Ursini nel dispositivo (motivazioni tra sessanta giorni), «prima della presentazione della domanda si era visto sostituire la misura cautelare in carcere con quello dell’obbligo di dimora, di talché appare altamente probabile che ai suoi occhi la cessazione della misura custodiale rappresentasse il termine del suo stato restrittivo e quindi la cessazione di ogni misura cautelare in seno a quel procedimento penale». E precisa: «L’imputato ha un grado di istruzione piuttosto bassa (scuola media inferiore) e la disciplina del cosiddetto reddito di cittadinanza ha un contenuto altamente tecnico e specialistico, tale per cui appare probabile che lo stesso non si fosse pienamente rappresentato tutti i limiti soggettivi della normativa di settore». E ancora: «Gli elementi compendiati depongono nella direzione che l’imputato abbia presentato domanda avvalendosi dell’intermediazione di persone specializzate in ciò e quindi affidandosi alla loro competenza, non essendo nella posizione, personale e di fatto, di poter avere piena contezza dei liti soggetti alla fruizione del beneficio e delle informazioni dovute all’amministrazione finanziaria». L’uomo era difeso dall’avvocato Antonio Del Vecchio.
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