Compra un’auto difettosa Il giudice: «Va risarcito»

5 Settembre 2022

Accolto il ricorso di un teramano: la vettura usata aveva problemi al motore Il tribunale: «Il venditore è tenuto alla garanzia del mezzo sempre e comunque»

TERAMO. La Cassazione ormai da tempo su questo è chiara: la tutela dei consumatori ha come riferimento normativo il Codice del Consumo, che prevede diversi diritti e dovere delle parti coinvolte in un contratto. Ed è proprio grazie all’applicazione del Codice del Consumo che un cittadino teramano ha fatto valere le sue ragioni in tribunale. Il giudice civile, accogliendo il ricorso, ha stabilito che l’auto che ha comprato da un concessionario è risultata difettosa e che proprio per questo il contratto di compravendita deve essere rescisso e l’uomo rimborsato di 9mila euro. «Esiste nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita», si legge nella sentenza emessa dal giudice Erika Capanna Piscè, «una chiara preferenza del legislatore per la normativa del Codice del Consumo relativa alla vendita e un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita), nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del Codice del Consumo».
Il caso nasce quando il consumatore, qualche settimana dopo aver comprato una vettura Audi A 4 usata da un concessionario si accorge che la vettura ha problemi al motore, la turbina, il propulsore di una certa entità. Così inizia un botta e risposta con il commerciante: la macchina viene portata in un centro di assistenza della concessionaria, ma i problemi al motore restano.A questo punto l’uomo, assistito dall’avocato Antonio Del Vecchio, va in tribunale. Il commerciante si difende sostenendo, tra l’altro, che i difetti sono connaturati all’usura del veicolo che al momento della vendita presenta un chilometraggio di 207mila chilometri. Di diverso avviso il giudice che a questo proposito scrive: «La Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire, in fattispecie similari, che il primo comma dell’articolo 130 del Codice del Consumo dispone la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene mediante riparazione o sostituzione e contemplando la facoltà del medesimo di chiedere una riduzione adeguata del prezzo ovvero la risoluzione del contratto».
E precisa: «Il venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta nella formula “vista e piaciuta” e ciò a prescindere dal fatto che detti vizi potessero o meno essere conosciuti dal venditore al momento della vendita». Altra questione sottolineata dal giudice quella del tempo. «Nel caso di specie», scrive, « va richiamato l’articolo 132 del Codice del Consumo secondo cui salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data. Ove il difetto si manifesti entro tale termine,il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato».
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