Condanna dopo nove anni per lo schianto mortale

11 Gennaio 2017

I giudici della corte d’appello confermano la pena per il giovane di Silvi che a Pineto travolse e uccise una guardia giurata di Atri padre di tre figli

PINETO. Le sentenze scandiscono i tempi (lunghi) della giustizia e le storie di chi cerca risposte. Come quella di una famiglia che dopo nove anni di udienze, ricorsi e controricorsi, due sentenze opposte e un pronunciamento della Cassazione, ha avuto una certezza. E’ il caso della guardia giurata Sandro Matricciani, il 29enne di Atri, padre di tre figli piccoli, che il 20 luglio del 2008 morì nello schianto a Pineto tra la sua Panda e la Y10 guidata da Roberto Ferri, 27enne di Silvi. Lunedì la corte d’appello di Perugia (competente dopo il pronunciamento della Cassazione sulla sentenza della corte d’appello dell’Aquila) ha confermato la condanna di Ferri per omicidio colposo, riducendo la pena da nove a otto mesi. Dice l’avvocato Eugenio Galassi che, con il collega Lucio Capanna, ha assistito la famiglia della vittima: «Penso che i giudici della corte d’appello di Perugia abbiano finalmente messo la parola fine ad una vicenda che ha portato dolore a tutti». Per l’avvocato Ernesto Picciuto, legale di Ferri, «aspettiamo di conoscere le motivazioni per decidere, visto che si tratta di un nuovo pronunciamento, se ricorrere nuovamente in Cassazione».

Il nuovo processo davanti ai giudici di Perugia era stato deciso dalla Suprema corte che aveva accolto il ricorso presentato da Picciuto evidenziando «un reale vizio nella motivazione» dei magistrati aquilani. Una vicenda che, almeno dal punto di vista giudiziario, era iniziata nel 2013 quando l’ allora sezione distaccata del tribunale di Atri aveva assolto Ferri dall’accusa di omicidio colposo con la formula del fatto non sussiste. La pubblica accusa aveva fatto ricorso in appello e il 29 ottobre del 2014 i giudici di secondo grado lo avevano accolto. Ferri era stato dichiarato colpevole e condannato a nove mesi di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna). Inoltre era stata disposta nei suoi confronti la sospensione della patente di guida per un anno. L’uomo era stato condannato a risarcire in separato giudizio il danno alle parti civili (i familiari della vittima). Il nocciolo del dibattimento, sia in primo sia in secondo grado, si era incentrato sulla visibilità del veicolo della vittima al momento dello scontro e proprio su questo argomento il legale dell’imputato aveva basato il ricorso in Cassazione. E i magistrati della Suprema corte, nell’accoglierlo, avevano proprio fatto riferimento a questo argomento sostenendo la carenza di motivazioni della sentenza di secondo grado e scrivendo: «C’è stato un reale vizio della motivazione che coniuga dati tra loro dissonanti senza indicare il percorso logico attraverso il quale ha ritenuto sciolte le motivazioni». I giudici di Perugia, evidentemente, hanno trovato il percorso logico. Indispensabile per una sentenza.

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