Condannato per le false accuse: «Fa perdere tempo alla giustizia»

Con la vettura invade l’altra corsia, ma chiede mezzo milione di danni: «Non posso più fare il calciatore» La giudice: «Alla guida ubriaco e sotto l’effetto di droga. Solo colpa sua, paghi i danni per lite temeraria»
TERAMO. I tempi già lunghi della giustizia non possono essere ulteriormente messi a dura prova anche da liti ritenute temerarie, ovvero basate su ricorsi palesemente infondati. La giudice onoraria di tribunale Carla Fazzini lo mette nero su bianco nel sentenziare una condanna a rimborsare 90mila euro di spese a titolo di risarcimento danni «per un ingiustificato spreco di una risorsa sempre più limitata quale il giudizio civile». Il caso è quello di un teramano, all’epoca dei fatti poco più che ventenne, che dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale ha citato in sede civile il conducente dell’altra vettura (quest’ultimo assistito dall’avvocato Giampietro Dell’Elce), chiedendo 500mila euro di danni perché, ha sostenuto nel ricorso, a causa delle gravi lesioni sarebbe stato costretto ad abbandonare la carriera di calciatore. «Il ricorrente», puntualizza la giudice nel dispositivo, «ha agito in giudizio in maniera temeraria come attestato dalla lampante infondatezza delle domande proposte».
Il procedimento penale, prima, e quello civile, dopo, hanno accertato che l’uomo alla guida della sua auto aveva invaso la corsia opposta sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti scontrandosi con un’altra vettura il cui conducente non avrebbe potuto far niente per evitare l’impatto. «Risulta provato», scrive la giudice, «che il ricorrente violava specifiche regole del codice della strada e al momento del verificarsi dell’incidente si trovava in uno stato di forte alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti, circostanze tutte accertate in sede penale». In sede penale l’uomo è stato condannato per l’incidente stradale sia in primo grado sia in appello con ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione. «Anche in questa sede», scrive la giudice in un altro passaggio della sentenza, «risulta la totale responsabilità del ricorrente nella causazione dello scontro frontale in quanto lo stesso sbandava e andava ad occupare la corsia di marcia dell’altro automobilista il quale, tentando una sterzata sull’estrema sinistra, nulla poteva fare per evitare l’impatto. V’è da aggiungere che, come ben sostenuto dal convenuto, se lo stesso non avesse tentato quella manovra estrema l’impatto sarebbe stato totalmente frontale e quasi sicuramente mortale. Il ricorrente è responsabile della propria condotta di guida, il convenuto che ha agito come ha potuto ha tentato dapprima di avvertire con il clacson l’autovettura antagonista per poi buttarsi sulla sinistra, evitando così conseguenze ulteriormente più gravose di quelle che si sono realizzate. La gravità dei fatti e le modalità della condotta del ricorrente, che si ripete era sotto l’effetto di alcol e droghe, a parere di questo giudice integra gli estremi della temerarietà della lite».
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