Condotta antisindacale, vince il docente

18 Gennaio 2019

Sant’Egidio, il giudice accoglie il ricorso contro la scuola del prof rappresentante della Gilda

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Ancora una volta è una sentenza a stabilire un comportamento antisindacale. Nei giorni scorsi il giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani ha accolto il ricorso presentato dalla federazione sindacale Gilda Unams degli insegnanti contro il ministero dell’Istruzione. Il caso riguarda un docente e sindacalista con un ruolo provinciale in servizio all’istituto tecnico industriale di Sant’Egidio. Dopo un periodo di distacco sindacale l’insegnante, al rientro a scuola, si è accorto di essere stato collocato “a disposizione” anziché essere riassegnato alle ore curricolari con un provvedimento del dirigente scolastico Sandra Renzi. «Ciò comportava che l’insegnante», si legge nel ricorso, «fosse saltuariamente impegnato come docente supplente di colleghi temporaneamente assenti e che per il resto del tempo lavorativo rimanesse in attesa ed inoperativo nella sala docenti dell’istituto». Secondo il sindacato la mancata riassegnazione al docente delle ore curricolari di insegnamento «integra gli estremi della condotta antisindacale, configurando un demansionamento ed essendo stata disposta per ragioni discriminatorie». Il giudice nell’accogliere il ricorso, e nel disporre la riassegnazione alle funzioni di docente curricolare, così scrive: «La motivazione dell’assegnazione all’organico del potenziamento si rivela, in conclusione, oggettivamente idonea a determinare un vulnus alla figura del docente e suo tramite all’esercizio dell’attività dell’organizzazione sindacale di cui è il coordinatore provinciale. In sintesi, il diradarsi dell’impegno sindacale dell’insegnante nel corrente anno scolastico costituisce un’insidia per l’attività dell’organizzazione sindacale, esposta al rischio di vedere privilegiare, presso la platea di docenti della provincia di Teramo, l’adesione ad altre sigle sindacali, con certa lesione della rappresentatività della stessa». Il sindacato, in questo ricorso, è stato assistito dall’avvocato Angelo Caporale. Il giudice, dunque, nel dichiarare nullo il provvedimento della direzione scolastica precisa: «Ogniqualvolta si rilevi l’esistenza di una marginalizzazione del suolo di un sindacato (seppur indiretta perché attuata nei confronti del singolo lavoratore rappresentante sindacale), si verifica un attentato alla funzionalità dell’associazione rispetto ad altre sigle sindacali. È, infatti, proprio il principio della libertà di organizzazione sindacale che impone di ritenere la capacità rappresentativa della singola associazione condizione di effettività dell’azione da essa svolta».(d.p.)
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