Crac Curti-Di Pietro: i perché delle condanne

Le motivazioni della sentenza che ha inflitto 15 anni agli imputati di bancarotta I giudici: i soldi delle società fallite portati all’estero e poi fatti rientrare in Italia
TERAMO. Ai giudici teramani servono 138 pagine per spiegare i perchè della condanna a 15 anni di carcere per il crac Curti-Di Pietro: 6 ciascuno agli imprenditori Guido Curti e Maurizio Di Pietro per bancarotta fraudolenta e 3 a Nicolino Di Pietro per bancarotta documentale.
Una ricostruzione certosina fa da sfondo alle motivazioni di una sentenza che conferma in toto l’impianto accusatorio della procura, ripercorrendo il maxi flusso di denaro partito da imprese fatte fallire, spostato all’estero e poi fatto rientrare su conti esteri di società create ad hoc con passaggi a Londra, Lugano e alle Antille. Un buco che, per l’accusa, è di 20 milioni. «Tali circostanze», scrive a pagina 132 il giudice estensore Carlo Saverio Ferraro (Giovanni Spinosa presidente del collegio), «inducono a ritenere che i proventi delle distrazioni, operate a danno delle società fallite, siano confluiti nella Kappa Immobiliare, anche per il tramite della M.G. Costruzioni, che li ha impiegati per le operazioni di investimento immobiliare. Analoghe considerazioni debbono essere fatte in relazione alla De Immobiliare». La De Immobiliare e la Kappa Immobiliare sono controllate al 99% dalle società cipriote Ruclesam Investiments Limited e Dreamport Enterprises Limited: per i giudici le tappe finali dei soldi provenienti dalle aziende svuotate e poi fatti rientrare in Italia attraverso conti esteri. Le quote di queste due società, oggi confiscate dal tribunale, all’epoca dei fatti avevano sede legale nello studio del commercialista teramano Carmine Tancredi (rinviato a giudizio per concorso in bancarotta), socio di studio dell’ex governatore Gianni Chiodi (del tutto estraneo alla vicenda). Per i giudici l’opera di svuotamento delle quattro società fallite è avvenuto attraverso un complesso gioco di sottrazione di risorse. «Tali circostanze», si legge a pagina 113 delle motivazioni, «in aperta antitesi logica con i principi della corretta gestione d’impresa, considerata la natura strumentale della fallita funzione della Sirius (una delle società fallite (ndr) quale mero contenitore giuridico dell’autorizzazione mineraria, sono rappresentative del dominio societario esercitato da Curti Guido e Di Pietro Maurizio sull’insieme delle società a loro riconducibili. Infine deve essere sottolineato come le condotte distrattive del patrimonio della Italia Inerti siano state attuate nel periodo sostanzialmente sovrapponibile all’insorgere dell’insolvenza e della successiva, conseguente, deriva fallimentare della Sirius Italia che versava in una situazione di palese insolvenza già nel secondo semestre del 2008, per come si evinceva dalle insinuazioni nel passivo del fallimento della Sirius e della stratificazione temporale dei debiti in una lettura coordinata con i riscontri bancari, precipitando poi in uno stato di dissesto societario nel volgere di pochissimo tempo a fine 2008, primi mesi del 2009». E sostengono ancora i giudici nel descrivere le modalità di distrazione dei beni: «Questa serie di condotte si estrinsecano in una pluralità di modalità attraverso sia la distrazione materiale di beni mobili e beni mobili registrati, detenuti dalla società per effetto di contratti di leasing, sia attraverso l’ingiustificato pagamento dei canoni di leasing di automezzi detenuti a titolo personale dall’amministratore, sia tramite la simulazione del pagamento dei corrispettivi di vendita dei beni con l’emissione di titoli di pagamento mai negoziati, sia attraverso la cessionedei beni senza alcun corrispettivo da parte dell’acquirente».(d.p.)
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