D’Amico, botta e risposta Anm-D’Alfonso

5 Ottobre 2021

L’associazione magistrati: «Si tenta di minare il principio di obbligatorietà dell’azione penale»

TERAMO. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni, ma il verdetto di assoluzione dell’ex rettore Luciano D’Amico al termine del processo sul doppio incarico tra rettore e presidente Tua ha da subito innescato reazioni. Destinate, probabilmente, a protrarsi. In una nota la giunta distrettuale abruzzese dell’Associazione nazionale magistrati, l’Anm, presieduta da Roberta D’Avolio «esprime incondizionata solidarietà alla Procura di Teramo che si è occupata di sostenere l’accusa». Lo fa dopo la conferenza stampa del senatore Luciano D’Alfonso che ha parlato «di accuse gigantografiche che poi si rivelano costruite sul niente, tanto che le assoluzioni parlano di inesistenza dei fatti». L’Anm scrive: «Respinge ogni forma di attacco espresso senza neppure che siano conosciute le motivazioni della sentenza, risolvendosi in una critica preconcetta ad personam che si estende a tutta la magistratura requirente abruzzese e che tenta di minare il principio di obbligatorietà dell’azione penale».
Non si fa attendere la replica di D’Alfonso che in una nota scrive: «Condivido dalla prima all’ultima parola il comunicato della giunta distrettuale dell’Anm abruzzese. L’obbligatorietà dell’azione penale è un valore, tanto da essere, ad oggi, un pilastro della nostra Carta costituzionale. Ed è proprio per questo che mi sento convocato quando, a Costituzione invariata, vedo questo valore rischiare di dissolversi. Non posso assistere inerte ed indifferente al tramutarsi, in alcuni casi, della obbligatorietà in una sorta di “discrezionalità mobile” dell’azione penale, in cui - se chi ha, come me, il dovere di difendere certi principi tace - potrebbero tornare a materializzarsi fenomeni che ricorderebbero le lettres de cachet». E aggiunge: «Così come ritengo che la giunta dell’Anm condivida pienamente il valore che gli italiani vorrebbero che venisse riconosciuto all’art. 358 del codice di procedura penale che, anche in questo caso parrebbe non essere stato per nulla tenuto in considerazione, perché la formula assolutoria utilizzata mi autorizza a ritenere, in attesa di leggere le motivazioni, che se fosse stato tenuto in conto l’articolo 358 c.p.p. non avremmo organizzato un inutile patimento in capo al cittadino Luciano D’Amico e un patimento all’ordinamento giudiziario, che si poteva evitare se fossero stati ricercati gli elementi a favore dell’indagato».(d.p.)
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